Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0010/TFN - SD del 16 Luglio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: R.P. e Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 259/TFN-SD
Massima: Mesi 6 di inibizione al Presidente del Consiglio di amministrazione per la violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato deposito, da parte della società Pomigliano Calcio Femminile Srl, a corredo del bilancio di esercizio al 30 giugno 2023, approvato in data 20 aprile 2024, della relazione contenente il giudizio della società di revisione; Ammenda di € 5.000,00 alla società per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del C.G.S. e per responsabilità propria, ai sensi l’art. 31, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. D), par. I), comma 1), lett. d) delle NOIF…A mente dell’art. 85, lett. D), parag. 1, lett. d) delle NOIF nella formulazione vigente ratione temporis, le società di calcio femminile, “entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione devono depositare copia del bilancio d’esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione: […], d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;[…].” Il mancato adempimento dell’obbligo, posto direttamente a carico delle società, costituisce violazione in materia gestionale ed economica (Art. 31 CGS - 1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, […], anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0251/TFN - SD del 13 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – S.F. e Ravenna Women FC SSD ARL - Reg. Prot. 239/TFN-SD
Massima: Giorni 40 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, non avendo adempiuto l’impegno a depositare, entro il termine del 2 ottobre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per la categoria Esordienti e per la categoria Pulcini. Ammenda di Euro 6.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0250/TFN - SD del 12 Giugno 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – D.M. e FC Freedom SSDARL - Reg. Prot. 238/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, giorni 26 di inibizione all’Amministratore Unico per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, per non aver adempiuto all’obbligo di depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico Settore Tecnico per la prima squadra, avendo indicato quale preparatore atletico la sig.ra …., attestando che la stessa avrebbe partecipato al primo corso utile centrale di preparatore atletico, così come previsto nel corpo della lett. d, corso per il quale, non essendo in possesso della qualifica UEFA C, non possedeva i requisiti di ammissibilità e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie b per la stagione sportiva 2023/2024 pubblicato con CU n. 143/A del 15.03.2023, avendo indicato come allenatore della categoria Esordienti, la sig.ra … che non risultava essere tesserata per la società FC Freedom. Ammenda di Euro 4.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0228/TFN - SD del 22 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – G.B. - Reg. Prot. 223/TFN-SD
Massima: Mesi 4 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri abilitato dal Settore Tecnico e per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra….In particolare, nel fissare gli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B, il menzionato Comunicato Ufficiale prevede che le società devono “2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024: … a.3) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. … d) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico”.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0227/TFN - SD del 21 Maggio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – F.S. e ASD Res Women - Reg. Prot. 222/TFN-SD22-23
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS mesi 2 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 1 lett. b) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a partecipare alle competizioni giovanili con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15. Ammenda di € 2.000,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Presidente
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0198/TFN - SD del 19 Aprile 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: – A.B. e L.P. - Reg. Prot. 176/TFN-SD
Massima: Mesi 8 di inibizione al Presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere lo stesso, in sede di ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. al fine di ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-24 (poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023), consentito e/o comunque non impedito il deposito, a beneficio della società dallo stesso rappresentata, di una quietanza liberatoria, riportante una data (quella del 30.6.2023) e la firma della calciatrice sig.ra …, tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, non veridiche in quanto documento compilato integralmente dalla dirigente tesserata per la società sig.ra …, come dalla medesima espressamente ammesso; Mesi 8 di inibizione al dirigente per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del comunicato ufficiale n. 143/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 15.3.2023, per avere la stessa, sottoscritto datato e compilato integralmente la quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra …., tesserata per la società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile fino al 18.1.2023, ai fini del deposito della stessa unitamente al ricorso presentato dalla società A.S.D. F.C. Sassari Torres Femminile dinanzi alla Co.Vi.So.F. per ottenere l’ammissione al campionato di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023-24, poi effettivamente avvenuta con delibera della F.I.G.C. pubblicata sul C.U. n. 13/A del 7.7.2023…In relazione invece alla posizione del sig. …., Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, la responsabilità discende dalla mancata verifica compiuta, all’atto del deposito, della quietanza liberatoria della calciatrice sig.ra …, in sede di richiesta di ammissione al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024. Nel caso di specie, pertanto, l’elemento soggettivo della responsabilità è rinvenibile, oltre che nella culpa in eligendo e nella culpa in vigilando, anche nella violazione degli obblighi di garanzia del rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza da parte dei componenti della società derivanti proprio dall’assunzione della predetta funzione di Presidente.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0178/TFN - SD del 19 Marzo 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: N.M. e ASD Castrovillari Calcio - Reg. Prot. 166/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 9 del C.U. n. 158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); liberatorie di n. 29 tesserati (punto 9 del C.U. n. 158 del 7/6/2023); Ammenda di € 1.333,00 alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 0158/TFN - SD del 27 Febbraio 2024 (motivazioni) –
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 18455/345pf 23-24/GC/CAMS/ep del 26 gennaio 2024, depositato il 29 gennaio 2024 nei confronti del sig. G.M. e della società AC Locri 1909 - Reg. Prot. 145/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il Presidente è sanzionato con giorni 27 di inibizione per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai punti 2 e 5 del C.U. n.158 del 7.06.2023, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 14/07/2023, la seguente documentazione: - copia del verbale dell'assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2023/2024, firmato per conformità dal Presidente della Società, ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell'ipotesi di mancata variazione delle stesse (punto 2 del C.U. n. 158 del 7/6/2023).- fideiussione bancaria a prima richiesta con scadenza all'11 luglio 2024 di importo pari a euro 31.000,00 (punto 5 del C.U. n. 158 del 7/6/2023)”. La società è sanzionata con l’ammenda di € 1.333,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva
Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0012/CFA del 26 Luglio 2023 (motivazioni) - www.figc.it
Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 0199/TFN-SD/2022-2023, depositata il 14 giugno 2023
Impugnazione – istanza: – sig. R.P. -Pomigliano Calcio Femminile S.r.l./Procura Federale
Massima: Confermata la decisione del TFN ha sanzionato la società ed il presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 23 delle N.O.I.F., per aver omesso di tesserare entro il 30 settembre 2022 almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per ciascuna delle categorie giovanili di cui al par. 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2, lett. f) del Comunicato Ufficiale n. 223/A del 27.04.2022, contravvenendo anche all’impegno assunto con apposita dichiarazione in sede di ammissione al Campionato di Serie A femminile…L’art. 4, comma 2, del previgente C.G.S. prevedeva la responsabilità oggettiva della società, perché prescindeva dall’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa e si fondava, da un lato, sul principio “ubi commoda, ibi et incommoda” (CFA, SS.UU., n. 101/2017-2018), che comporta la responsabilità della società per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è contrattualmente legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto (Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 43/2011-2012); e dall’altro, sull’esigenza di rendere effettivo l’impegno delle società nel garantire il corretto svolgimento delle competizioni e prevenire il compimento di illeciti che alterino lo svolgimento della competizione sportiva (Corte Sportiva d’Appello Nazionale, Sez. III, n. 102/2019-2020). Sotto il vigente C.G.S., la responsabilità della società ex art. 6, comma 2, configura, invece, una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell’autore materiale dell’atto, quando la condotta disciplinarmente rilevante del tesserato è stata tenuta nell’ambito della sfera di azione della società, dunque in un ambito riconducibile all’espletamento di attività sportiva. La responsabilità ex art. 6, comma 2, si fonda su un criterio di imputazione che, a differenza di quanto avveniva nel sistema previgente, non prescinde dall’elemento soggettivo ma determina soltanto una presunzione di responsabilità “per colpa”. In questo mutato contesto la società può provare la scriminante o l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. (cfr. CFA, SS.UU., n. 58/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 77/2021-2022). Inoltre, ancor più specificamente, è stato anche osservato (CFA, SSUU, n. 8/2022-2023) – con argomenti che il Collegio condivide – che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’errore scusabile non sono sufficienti la semplice buona fede e l'esistenza di fattori soggettivi, ma occorre che obiettivamente l'errore tragga origine da incertezze o difficoltà di interpretazione delle norme; ai sensi dell’art. 4, comma 3, C.G.S., infatti, “l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto”. Così, quindi, l’errore in questione può essere considerato “scusabile” soltanto se inevitabile ed incolpevole, e quindi derivante da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare lo stesso (ex multis: CFA, Sez. I, n. 44/2019-2020; Sez. IV, n. 104/2022-2023). Non è quindi richiesta, nell’attuale ordinamento, l’individuazione di un “dolo generico”, ma è sufficiente l’elemento soggettivo della “colpa”. Nel caso di specie non appaiono situazioni idonee a giustificare l’operato della Società e applicare la scriminante invocata sulla base della buona fede del dirigente, in quanto al Collegio si palesa evidente l’ingiustificata assenza di diligenza, che avrebbe imposto al suddetto dirigente – con conseguente riflesso sulla società e sul suo legale rappresentante – di controllare con attenzione un’incombenza di non difficile adozione, quale è il tesseramento di un allenatore e l’indicazione del campionato di appartenenza, soprattutto per quanto riguarda una società ben strutturata e che partecipa a campionato nazionale, con varie squadre di categoria, come quella reclamante.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 194/TFN - SD del 7 Giugno 2023 (motivazioni)
Impugnazione – Istanza: Deferimento n. 26859/759 pf 22-23/GC/CAMS/ep del 9 maggio 2023, depositato l’11 maggio 2023 nei confronti del sig. A.O.S. e della società ASD Apulia Trani - Reg. Prot. 176/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS il legale rapp.te della società è sanzionato con giorni 34 di inibizione per la violazione: - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.1) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro quindici giorni previsto nel Comunicato essendosi il tecnico responsabile della prima squadra indicato in sede di dichiarazione, il sig. …, dimesso in data 8 ottobre 2022 ed essendo stato sostituito solo in data 23 novembre 2022 dal sig. …;
- dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative previsto nel Comunicato avendo esonerato il sig. Angelo Di Leo, indicato in sede di dichiarazione come preparatore dei portieri, in data 18 ottobre 2022, e non avendo provveduto alla sua sostituzione entro il termine di sessanta giorni previsto dal Comunicato; - dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al n. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. f) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie a e serie b per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a depositare entro il termine del 30 settembre 2022, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per le categorie under 12/esordienti e pulcini. La società è sanzionata con l’ammenda di € 4.667,00 a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 49/TFN - SD del 3 Ottobre 2022 (motivazioni)
Impugnazione – Deferimento: n. 3818/821pf21-22/GC/CAMS/mg del 19 agosto 2022 nei confronti del sig. M.C. - Reg. Prot. 35/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS inflitta l’inibizione di giorni 30 al Presidente e legale rappresentante della società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21.05.2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f)
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 4/TFN - SD dell’12 Luglio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 19714/583pf21-22/GC/CAMS/mg del 15 giugno 2022 nei confronti del sig. B.A. e della società ASD FC Sassari Torres Femminile - Reg. Prot. 171/TFN-SD
Massima: A seguito di patteggiamento ex art. 127 CGS, mesi 4 di inibizione al presidente per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione al Titolo II, lettera A (Requisiti sportivi e organizzativi - Serie B femminile) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 306/A del 18 giugno 2021, per avere, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD FC Sassari Torres Femminile, partecipato con il medesimo Gruppo Squadra composto da 18 ragazze seguite da un solo allenatore, sia al Campionato U15 Femminile Regionale Girone A che al Torneo Categoria Fair Play Esordienti, in occasione di varie gare disputate nel corso della Stagione Sportiva 2021 - 2022, anche successivamente alla segnalazione della FIGC - Divisione Calcio Femminile dalla quale ha preso l’abbrivio il presente procedimento disciplinare. Ammenda di € 2.000,00 alla società.
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 171/TFN - SD del 28 Giugno 2022 (motivazioni)
Impugnazione: Deferimento n. 18486/85pf 21 22 GC/SA/mg del 31 maggio 2022 nei confronti della società ASD Pol. Nuova Pro Nissa - Reg. Prot. 166/TFN-SD
Massima: Ammenda di € 390,00 alla società a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, la sig.ra ….., consistente nella violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione sia all’art. 49, lettera c) paragrafo “Divisione Calcio a Cinque”, delle NOIF sia al Comunicato Ufficiale n. 573 della Divisione Calcio a 5 – LND S.S. 20/21 per non aver adempiuto, a seguito anche di formale e successiva diffida ad adempiere da parte della Divisione Calcio a 5 – LND inviata in data 25.06.21, al pagamento delle seguenti somme relative alla III e IV rata d’iscrizione al campionato di serie B della Divisione Calcio a 5 - LND S.S. 20/21: - III rata con scadenza 15 marzo 2021 per un importo di euro 860,00; - IV rata con scadenza 30 marzo 2021 per un importo di euro 1.180,00….Accertata la responsabilità del deferito, ritiene il Collegio che vada irrogata la sanzione di euro 390,00 non ritenendo congrua quella richiesta dalla Procura Federale, pari ad euro 300,00 considerato che, per giurisprudenza consolidata di questo Tribunale, in caso di accordo ex art. 126 CGS non rispettato, la sanzione da irrogare nel successivo procedimento disciplinare vada, di regola, aumentata rispetto a quella posta come sanzione base dell’accordo (nel caso di specie euro 300,00), in considerazione del comportamento tenuto dal deferito nonché dell’aggravio di attività a carico degli Uffici Federali e degli Organi di Giustizia (in tal senso, tra le altre, Decisione/0025/TFNSD-2021-2022).
Decisione T.F.N.- Sezione Disciplinare: Decisione n. 94/TFN - SD del 07 Febbraio 2022 (motivazioni)
Impugnazione - Deferimento n. 4341/111pf21-22/GC/SA/ff del 15 dicembre 2021 nei confronti del sig. S.C. e della società ASD Carbonia Calcio - Reg. Prot. 86/TFN-SD
Massima: Mesi 3 di inibizione al Presidente della società per la violazione dell’art. 4, comma 1 e 31 del CGS per avere lo stesso apposto, ovvero fatto apporre, firme false sulle quietanze liberatorie dei giocatori …., e per averle prodotte in allegato alla domanda di iscrizione della squadra della ASD Carbonia Calcio al campionato serie D, in base al Comunicato Ufficiale N° 203 del 25 giugno 2021 - iscrizione al campionato nazionale di serie D 2021/2022 - Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale. Ammenda di € 1.000,00 con diffida alla società