F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 185/CSA pubblicata il 3 Marzo 2022 – U.S. Isera
Decisione n. 185/CSA/2021-2022
Registro procedimenti n. 168/CSA/2021-2022
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)
Sebastiano Zafarana - Componente
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 168/CSA/2021-2022, proposto dalla società U.S. Isera, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 28/CS del 01.02.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2022, l’Avv. Fabio Di Cagno;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S. Isera, con tempestivo reclamo succeduto a rituale preannuncio, ha impugnato la decisione del 1.2.2022 (Com. Uff. n. 28) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio Femminile, ha comminato alla calciatrice Bertolini Maira la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, scaraventato il pallone con violenza all’indirizzo di una avversaria. Successivamente colpiva con forza la suddetta con una spinta facendola cadere a terra”. Episodio occorso durante la gara Accademia Spal/Isera il 30.1.2022 (valevole per il campionato nazionale di serie C femminile) e così riportato dall’Arbitro nel proprio referto: “espellevo la giocatrice n. 8 della società Isera, Bartolini Maira, perché dopo l’interruzione del gioco a causa di un fallo commesso dalla stessa ai danni dell’avversaria n. 10 Martello Olfa, prendeva il pallone e lo scaraventava con violenza contro la stessa n. 10, successivamente la spingeva con forza facendola cadere a terra. La giocatrice n. 10 non riportava alcun danno fisico”.
La reclamante lamenta l’eccessività della sanzione, non ravvisando alcuna violenza nel comportamento della propria calciatrice, sia nel gesto di scaraventare il pallone verso l’avversaria, sia nella spinta inferta a quest’ultima, peraltro finalizzata ad allontanare la medesima che le aveva appena sferrato un calcio.
Conclude pertanto per una riduzione della squalifica, rimarcando, con successiva appendice al reclamo del 18.2.2022, come la Bertolini non avesse mai subìto neppure un’ammonizione e come il Giudice Sportivo, in altra fattispecie ben più grave (avversaria colpita al volto con uno schiaffo), avesse comminato la più lieve sanzione della squalifica per tre giornate.
Il reclamo è stato trattato nella riunione del 18.2.2022 e deciso come da dispositivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo della U.S. Isera può essere accolto, seppure nei limiti che seguono.
Premessa l’inammissibilità dell’appendice che la reclamante ha fatto pervenire lo stesso giorno dell’udienza, in quanto non consentita dalla scansione procedimentale imposta dagli artt. 71 e 72 C.G.S., ritiene la Corte che il comportamento della Bertolini, considerato nel suo complesso ed in unico contesto, possa più opportunamente essere sanzionato con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
Depongono in tal senso le circostanze sia della portata violenta assai limitata, ammesso che tale possa qualificarsi, del lancio del pallone contro l’avversaria, sia della spinta a quest’ultima in reazione ad un calcio ricevuto dalla medesima (come rilevabile dal referto relativo all’espulsione della calciatrice Martello Olfa), sia infine della sostanziale unicità della condotta, che resta comunque meritevole di adeguata sanzione disciplinare.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
