F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 187/CSA pubblicata il 3 Marzo 2022 – A.S.D. Giarre 1946

Decisione n. 187/CSA/2021-2022        

Registro procedimenti n. 177/CSA/2021-2022 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Componente

Savio Picone - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 177/CSA/2021-2022, proposto dalla società A.S.D. Giarre 1946,  per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 46/CS del 09.02.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.02.2022, il Dott. Savio Picone e sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Giarre 1946 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Pasquale Porcaro, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti (cfr. Com. Uff. n. 46/CS del 9.2.2022), in relazione alla gara Giarre 1946 / Real Aversa 1925 del 6.2.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la rideterminazione della sanzione inflitta.

Secondo la tesi della società reclamante, nel caso di specie, il Porcaro non avrebbe tenuto una condotta violenta, poiché in sintesi: al minuto 44’ del secondo tempo, il calciatore avversario La Monaca si sarebbe lasciato cadere, nella speranza di ottenere un calcio di rigore; il Porcaro, avrebbe reagito avvicinandosi al La Monaca, che era ancora a terra, e lo avrebbe invitato in maniera rabbiosa a non commettere simulazioni; il Porcaro non avrebbe sferrato alcuna manata al volto del La Monaca; quest’ultimo, continuando nella sua simulazione, si sarebbe immotivatamente messo le mani al volto, così ingannando l’arbitro; il La Monaca non avrebbe subito conseguenze apprezzabili dal diverbio; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 38 C.G.S.

A supporto, la Giarre 1946 ha prodotto delle immagini video realizzate da emittente autorizzata alla cronaca sportiva radiotelevisiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 18 febbraio 2022, è stato ascoltato l’arbitro, Sig. Marco Di Loreto.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

In rito, non si ravvisano i presupposti per l’ammissione della prova mediante immagini video, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., non essendo qui controversa l’identità dell’autore dell’infrazione.

Nel merito, si legge nel referto di gara che il Porcaro “A gioco fermo colpiva con una manata al volto un calciatore avversario che si trovava a terra dopo un contrasto”. La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara.

Il Sig. Marco Di Loreto, arbitro della gara Giarre 1946 / Real Aversa 1925, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha chiarito che il Porcaro avrebbe dato una manata al volto del La Monaca, ma senza adoperare violenza e senza arrecargli dolore, tanto che il La Monaca non ha avuto necessità dell’intervento dei sanitari, non avendo riportato alcun danno fisico.

Nel caso in esame, sulla base dei chiarimenti resi dall’arbitro, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare allora a questa Corte eccessivamente afflittiva. Infatti, il gesto del calciatore dell’A.S.D. Giarre 1946 non aveva alcun connotato violento, né alcun intento lesivo.

Per tale motivo, la condotta del calciatore della società reclamante deve essere considerata gravemente antisportiva e non anche violenta.

Sulla base di quanto precede, l’appello proposto dalla società A.S.D. Giarre 1946 deve essere accolto e la sanzione irrogata ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Savio Picone                                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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