FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 178/AA del 21/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD SAMPIERDARENSE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 230 pfi 21/22 adottato nei confronti della società A.S.D. SAMPIERDARENESE, avente ad oggetto la seguente condotta: A.S.D. SAMPIERDARENESE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata posta in essere la condotta da parte del Sig. Kenuti Leon;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto PITTALUGA, in qualità Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAMPIERDARENESE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAMPIERDARENESE;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
