FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 23/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – Genova POLISPORTIVA OZZANESE ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 182 pfi 21/22 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GENOVA e della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta: GIUSEPPE GENOVA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D. all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva, poiché in occasione della gara Ozzanese – San Benedetto Val di Sambro valevole per il girone G del campionato di 1^ Categoria, disputata in data 26.09.2021, nella tribuna dell’impianto sportivo presso il quale si disputava l’incontro, rivolgeva all’osservatore arbitrale Sig. Kevin Bravi, ivi presente, frasi minacciose, ingiuriose, ed offensive, costringendo l’osservatore in questione ad abbandonare il luogo per sottrarsi all’aggressione verbale; insultava l’arbitro dell’incontro, Sig. Klajdi Gjuzi, aggrappandosi alla rete di divisione del recinto di giuoco dalla tribuna; POLISPOSPORTIVA OZZANESE A.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Giuseppe GENOVA, così come riportati nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GENOVA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante per conto della società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GENOVA e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA OZZANESE A.S.D.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
