FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 24/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FIORAVANTI CARELLI USD ACADEMY LADISPOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 113 pfi 21/22 adottato nei confronti dei Sig.ri Sabrina FIORAVANTI, Claudio CARELLI e della società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI avente ad oggetto la seguente condotta: SABRINA FIORAVANTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Academy Ladispoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa in data 9.8.2021, fatto allontanare dal sig. Claudio Carelli, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Academy Ladispoli e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il sig. Marco Paoloni dalla rosa della prima squadra della stessa U.S.D. Academy Ladispoli, dopo che l’appena citato calciatore aveva sottoscritto il modulo di tesseramento alla presenza del segretario della società appena citata, sig. Gianni Caratù, in data 6.8.2021 ed aveva partecipato alle sedute di allenamento della prima squadra dal 6.8.2021 al 9.8.2021; tutto ciò in assenza di qualsiasi motivazione tecnica e/o comunque connessa al ruolo ed all’utilizzo dell’atleta e per motivazioni connesse in via esclusiva al pregresso coinvolgimento del sig. Paoloni in procedimenti penali e disciplinari sportivi che avevano determinato notevole clamore mediatico, in relazione ai quali, tuttavia, l’appena citato atleta è stato assolto in ambito penale ed ha fruito della grazia concessa dal Presidente della F.I.G.C. in data antecedente al tesseramento ed all’inizio del rapporto con la società U.S.D. Academy Ladispoli; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36 delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Claudio Carelli, quantomeno nella stagione sportiva 2021 – 2022, di svolgere attività di dirigente nell’ambito e nell’interesse della U.S.D. Academy Ladispoli senza provvedere al tesseramento dello stesso; CLAUDIO CARELLI, soggetto che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Academy Ladispoli e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso allontanato in data 9.8.2021, su indicazione della presidente della U.S.D. Academy Ladispoli, il sig. Marco Paoloni dalla rosa della prima squadra della stessa U.S.D. Academy Ladispoli, dopo che l’appena citato calciatore aveva sottoscritto il modulo di tesseramento alla presenza del segretario della società appena citata, sig. Gianni Caratù, in data 6.8.2021 ed aveva partecipato alle sedute di allenamento della prima squadra dal 6.8.2021 al 9.8.2021; tutto ciò in assenza di qualsiasi motivazione tecnica e/o comunque connessa al ruolo ed all’utilizzo dell’atleta e per motivazioni connesse in via esclusiva al pregresso coinvolgimento del sig. Paoloni in procedimenti penali e disciplinari sportivi che avevano determinato notevole clamore mediatico, in relazione ai quali, tuttavia, l’appena citato atleta è stato assolto in ambito penale ed ha fruito della grazia concessa dal Presidente della F.I.G.C. in data antecedente al tesseramento ed all’inizio del rapporto con la società U.S.D. Academy Ladispoli; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 36 delle N.O.I.F., per aver svolto attività di dirigente, quantomeno nella stagione sportiva 2021 – 2022, nell’ambito e nell’interesse della U.S.D. Academy Ladispoli in assenza di tesseramento; U.S.D. ACADEMY LADISPOLI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sabrina FIORAVANTI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI, e Claudio CARELLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Sabrina FIORAVANTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Claudio CARELLI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società U.S.D. ACADEMY LADISPOLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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