FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 187/AA del 28/02/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ONORATO ANTETOMASO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.92 pf 21/22 adottato nei confronti dei Sigg. Vincenzo ONORATO e Luigi ANTETOMASO avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO ONORATO, allenatore Uefa B all’epoca dei fatti non tesserato e dunque ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, delle N.O.I.F. e all’art. 33, comma 1, e 37 comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nel corso della stagione sportiva 20/21, funzioni tecniche all’interno della società ASD SPQV Velletri Calcio in assenza di tesseramento; LUIGI ANTETOMASO, non tesserato all’epoca dei fatti e dunque ai sensi dell’art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, delle N.O.I.F., per avere nel corso della stagione sportiva 20/21, svolto funzioni di dirigente all’interno della società ASD SPQV Velletri Calcio in assenza di tesseramento;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Vincenzo ONORATO e Luigi ANTETOMASO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo ONORATO e di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Luigi ANTETOMASO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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