F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/TFN – SD del 04 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 5602/254pf21-22/GC/SA/mg del 2 febbraio 2022, nei confronti di Domingo Vincenzo e della società SSD Marsala Calcio arl – Reg. Prot. 101/TFN-SD

Decisione/0106/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0101/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente (Relatore);

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Marco Sepe – Componente;

Paolo Fabricatore– Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 22 febbraio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5602/254pf21-22/GC/SA/mg del 2 febbraio 2022, nei confronti di Domingo Vincenzo e della società SSD Marsala Calcio arl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 2 febbraio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. Vincenzo Domingo (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore della società SSD Marsala arl) per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 1, del CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità e del principio di responsabilità delle persone fisiche soggette all'ordinamento federale, in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS, per aver consentito e comunque non impedito, (nel procedimento dinanzi la CAE promosso dal calciatore Balistreri Pietro contro la società SSD Marsala per riconoscimento di somme e definito con decisione prot. n. 2 Quater/Cae/2020-2021 del 2.11.2021), di allegare alla memoria difensiva di costituzione della predetta società del 25.09.2020, l'accordo economico datato 07.01.2020 riportante la firma disconosciuta e apocrifa del calciatore Balistreri Pietro, al fine di trarre in inganno gli organi di giustizia sportiva, nonché la società SSD Marsala Calcio arl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS, della condotta del suo Presidente.

La fase istruttoria

In data 8 novembre 2021, la Procura Federale ha iscritto nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 254 pf 21-22 avente ad oggetto: "Condotta della società SSD Marsala Calcio per aver prodotto dinanzi la Commissione Accordi Economici, un accordo

economico sottoscritto in data 7.1.2020 con il tesserato Pietro Balistreri e disconosciuto dallo stesso".

La Procura Federale ha istruito il procedimento acquisendo la documentazione ritenuta rilevante e, in dettaglio, i fogli di censimento della Società incolpata, la nota-segnalazione della Commissione Accordi Economici del 3.11.2021 e la relazione di indagine della Procura Federale del 9.6.2021 con i relativi allegati tra i quali i verbali di audizione del sig. Balistreri e del sig. Licari Baldassarre, segretario della SSD Marsala Calcio arl.

All’esito delle indagini, in data 21 dicembre 2021, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati, i quali non hanno depositato memorie difensive né avanzato altre richieste.

In data 2 febbraio 2022, la Procura ha provveduto a notificare alla società SSD Marsala Calcio arl e al sig. Domingo il deferimento n. 254 pf 21-22, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato.

La fase predibattimentale

Entrambe le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive o altre difese.

Il dibattimento

All’udienza del 22 febbraio 2022, svoltasi in videoconferenza, è comparso unicamente l’avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

- per il sig. Vincenzo Domingo, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società SSD Marsala Calcio arl, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che il sig. Vincenzo Domingo e la società SSD Marsala Calcio arl vadano ritenuti responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Il presente procedimento trae origine dalla decisione del 2 novembre 2021 della Commissione Accordi economici, con la quale è stata disposta la rimessione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in ordine alla presunta falsità documentale relativa all'accordo economico del 7 gennaio 2020 tra la SSD Marsala Calcio arl e il sig. Balistreri.

In dettaglio, durante il procedimento dinanzi alla CAE, la società odierna deferita, nel costituirsi in giudizio, ha allegato alla propria memoria un accordo economico, datato 7 gennaio 2020, apparentemente stipulato con il sig. Balistreri, nel quale si prevedeva un importo annuo a favore di quest’ultimo per la stagione sportiva 2019/2020 pari ad . 13.500,00. Tale accordo era volto a modificarne uno precedente, datato 7 agosto 2019, tra le medesime parti e per la medesima stagione, nel quale il compenso annuo previsto per il calciatore era pari ad . 30.000,00.

All'udienza dell’8 aprile 2020 dinanzi alla CAE, il sig. Balistreri disconosceva la propria firma sull’accordo predetto e, pertanto, la Commissione rimetteva gli atti alla Procura Federale.

Dalle indagini condotte da quest’ultima e compendiate nella relazione del 9.6.2021 in atti, emerge come la firma apposta sull’accordo economico in contestazione sia effettivamente apocrifa.

Ciò si ricava anche ictu oculi sia dalle firme apposte dal calciatore sul precedente accordo, datato 7 agosto 2019 e regolarmente depositato, sia dalle firme apposte dallo stesso su un foglio in bianco in sede di audizione dinanzi al collaboratore della Procura Federale.

A conferma di quanto sopra depongono, altresì, le dichiarazioni rese in sede di audizione dal sig. Baldassarre Licheri, segretario della società incolpata. Quest’ultimo ha affermato che “confrontando la firma riportata sul contratto del 07.08.2019 che mi sta mostrando solo adesso la Procura Federale, con quella apposta sul contratto del 07.01.2020 di mia conoscenza, le firme di Balistreri appaiono diverse come se non fossero state messe dalla stessa persona”.

La perizia calligrafica a firma della Dr.ssa Francesca Attaguile, depositata dal sig. Balistreri, nella quale si conclude che “ Le sottoscrizioni dicenti "Balistreri Pietro", apposte sul documento in verifica "Accordo economico" del 07/01/2020 non sono opera grafica del Sig. Pietro Balistreri e sono quindi apocrife“, comunque non necessaria per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, non è utilizzabile in quanto non risulta effettuata sull’originale del documento.

Alla luce del quadro istruttorio descritto, il sig. Domingo, quale Presidente e legale rappresentante della SSD Marsala Calcio arl, deve ritenersi responsabile per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, CGS, ovvero dei principi di lealtà, correttezza e probità, in relazione all'art. 31, comma 1, CGS, avendo lo stesso consentito la produzione in giudizio di un accordo recante una sottoscrizione falsa, al fine di trarre in inganno la CAE e di eludere, quindi, gli obblighi di pagamento gravanti sulla società nei confronti del sig. Balistreri.

Nello stesso senso deve ritenersi parimenti responsabile la società deferita ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS in forma diretta per l’operato del proprio legale rappresentate, trattandosi, peraltro, di attività svolta nell’ambito proprio dell’attività federale.

In considerazione della gravità del fatto oggetto di deferimento e del comportamento pre e processuale dei deferiti, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Domingo Vincenzo, mesi 12 (dodici) di inibizione;

- per la società SSD Marsala Calcio arl, penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontare nel caso in cui la società, oggi inattiva, si iscriva ad un campionato organizzato dalla FIGC, ed euro 900,00 (novecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentina Aragona                                                       Carlo Sica

 

Depositato in data 4 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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