C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 14/09/2021 – Delibera – Reclamo n. 1 2021/2022 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). La società SSDARL REAL MARTELLAGO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Coppa Italia del 5 settembre 2021 Robeganese Fulgor Salzano – Real Martellago. Il provvedimento impugnato riguarda la posizione irregolare del giocatore MATTEO TOBALDO, squalificato per somma di ammonizioni con C.U. 31 del 4 ottobre 2020.
Reclamo n. 1 2021/2022 della società SSDARL REAL MARTELLAGO (matr. 914280). La società SSDARL REAL MARTELLAGO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 23 dell’8 settembre 2021 in ordine alla gara di Coppa Italia del 5 settembre 2021 Robeganese Fulgor Salzano – Real Martellago. Il provvedimento impugnato riguarda la posizione irregolare del giocatore MATTEO TOBALDO, squalificato per somma di ammonizioni con C.U. 31 del 4 ottobre 2020.
Il Giudice Sportivo regionale respingeva il reclamo con la seguente motivazione: “tra i documenti prodotti manca la prova, di cui era onerata la reclamante, che la società reclamata non ha sostenuto altre gare nell’ambito della competizione, di tal che non è possibile affermare se la sanzione non sia stata scontata”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SSDARL REAL MARTELLAGO; acclarato che successivamente al provvedimento di squalifica la prima gara utile per scontare la squalifica avrebbe dovuto essere la prima gara di Coppa Italia della corrente Stagione Sportiva, essendo fatto notorio l'essere intervenuto medio tempore provvedimento a livello nazionale che sospendeva l'intera attività calcistica dilettantistica; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo presentato dalla società SSDARL REAL MARTELLAGO e infligge alla società A.C.D. ROBEGANESE FULGOR SALZANO la sanzione della perdita della gara con il risultato Robeganese Fulgor Salzano – Real Martellago 0 – 3. La tassa reclamo non è dovuta.
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