C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 06/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 4 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO LA RONCA (matr. 949285). La società CALCIO LA RONCA propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Treviso di cui al C.U. 17 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato Under 19 Provinciali del 20 settembre 2021 Calcio La Ronca – Lovispresiano.

Reclamo n. 4 2021/2022 della società A.S.D. CALCIO LA RONCA (matr. 949285). La società CALCIO LA RONCA propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Treviso di cui al C.U. 17 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato Under 19 Provinciali del 20 settembre 2021 Calcio La Ronca - Lovispresiano.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato di gara conseguito sul campo e l’assegnazione del risultato CALCIO LA RONCA – LOVISPRESIANO 0-3; - sanzione alla società CALCIO LA RONCA dell’ammenda di Euro 60,00; - sanzione al dirigente accompagnatore Guerra Maurizio (CALCIO LA RONCA) dell’inibizione sino al 5.10.2021. Il Giudice Sportivo motivava così il provvedimento: “dagli atti ufficiali emerge che nel corso della gara la società CALCIO LA RONCA ha utilizzato n. 8 calciatori fuori quota di cui 7 nati nell’anno 2002, contravvenendo alla norma che dispone la partecipazione massima di 6 giocatori nati dal 1.1.2002”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato innanzitutto che la società CALCIO LA RONCA promuove reclamo alla Corte senza la proposizione di preannuncio di reclamo, ma entro i termini di legge per la notifica di quest'ultimo; preso atto della disposizione di cui al C.U. 1 del 7 luglio 2021 a pagina 27 secondo la quale i limiti di partecipazione al campionato Under 19 provinciale dei calciatori in relazione all’età prevedono l’utilizzo di un massimo di 8 calciatori fuori quota, di cui un massimo di 6 nati dal 1.1.2002 in poi e massimo 2 nati dal 1.1.2001 in poi;

ritenuto che la ratio della norma sia quella di consentire l’impiego di giocatori più giovani, nel caso specifico dal 2003 in poi, con una deroga per 8 giocatori nati negli anni precedenti; ritenuto che il fatto di prevedere la possibilità che di questi 8 giocatori 2 possano essere nati nel 2001, non esclude la possibilità che tutti e 8 possano invece essere nati nel 2002; atteso che in caso contrario si creerebbe una discriminazione ed una distonia con la ratio della norma che vedrebbe avvantaggiare chi in realtà schiera giocatori di età maggiore; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo della società CALCIO LA RONCA confermando il risultato conseguito sul campo e revocando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo non è dovuta.

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