C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 06/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 5 2021/2022 della società MONTORIO F.C. (matr. 940787). La società MONTORIO F.C. propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 28 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato di Eccellenza del 19 settembre 2021 Villafranca Veronese – Montorio.

Reclamo n. 5 2021/2022 della società MONTORIO F.C. (matr. 940787). La società MONTORIO F.C. propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale di cui al C.U. 28 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato di Eccellenza del 19 settembre 2021 Villafranca Veronese - Montorio.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la perdita della gara col punteggio Villafranca Veronese – Montorio 3-0, non omologando quello conseguito sul campo 4-2; - la sanzione dell’ammenda alla società MONTORIO F.C. di Euro 50,00; - l’inibizione a tutto il 4.10.2021 inflitta al dirigente accompagnatore Colombari Alessandro (MONTORIO F.C.). il Giudice Sportivo motivava così il provvedimento: “emerge dal referto arbitrale che la società dal minuto 16 al minuto 18 del secondo tempo non aveva in campo un nato dal 1.1.2000”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società MONTORIO F.C.; presa in esame la disposizione di cui al C.U. 1 del 7 luglio 2021 a pagina 12 secondo la quale i limiti di partecipazione al campionato di Eccellenza dei calciatori in relazione all’età prevedono la partecipazione di almeno 3 calciatori così distinti: - 1 nato dall’1.1.2000 in poi (delibera del Consiglio Direttivo del C.R. Veneto); - 1 nato dall’1.1.2001 in poi; - 1 nato dall’1.1.2002 in poi; ritenuto che l’esame degli atti depositati renda necessario sentire personalmente il direttore di gara; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rinvia la trattazione del reclamo ad una successiva riunione la cui data verrà comunicata alle società interessate a mezzo Pec dalla Segreteria della Corte.

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