C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 06/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 7 2021/2022 della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL TERME (matr. 917137). La società POLISPORTIVA REAL TERME propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Padova di cui al C.U. 13 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato Under 19 Provinciali del 18 settembre 2021 Polisportiva Real Terme – Ospedaletto Euganeo.
Reclamo n. 7 2021/2022 della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL TERME (matr. 917137). La società POLISPORTIVA REAL TERME propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Padova di cui al C.U. 13 del 22 settembre 2021 in ordine alla gara del Campionato Under 19 Provinciali del 18 settembre 2021 Polisportiva Real Terme – Ospedaletto Euganeo.
Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato di gara conseguito sul campo e sanzione alla società POLISPORTIVA REAL TERME della perdita della gara con il risultato conseguito sul campo in quanto migliorativo per la squadra avversaria di 1-6; - sanzione alla società POLISPORTIVA REAL TERME dell’ammenda di Euro 50,00; - sanzione al dirigente accompagnatore Giacomin Alberto (POLISPORTIVA REAL TERME) dell’inibizione sino al 28.9.2021. Il Giudice Sportivo motivava così il provvedimento: “esaminata la documentazione ufficiale in atti, esperiti gli accertamenti di fatto, emerge dal rapporto arbitrale che la società POLISPORTIVA REAL TERME ha utilizzato n. 7 giocatori fuori quota, nati dal 1.1.2002, in luogo dei 6 consentiti dal regolamento pubblicato sul C.U. 1 del 7.7.2021 punto A/10 b) a pag. 19 e C.U. n. 9 della Delegazione di Padova a pag. 283”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società POLISPORTIVA REAL TERME; preso atto della disposizione di cui al C.U. 1 del 7 luglio 2021 a pagina 27 secondo la quale i limiti di partecipazione al campionato Under 19 provinciale dei calciatori in relazione all’età prevedono l’utilizzo di un massimo di 8 calciatori fuori quota, di cui un massimo di 6 nati dal 1.1.2002 in poi e massimo 2 nati dal 1.1.2001 in poi; ritenuto che la ratio della norma sia quella di consentire l’impiego di giocatori più giovani, nel caso specifico dal 2003 in poi, con una deroga per 8 giocatori nati negli anni precedenti; ritenuto che il fatto di prevedere la possibilità che di questi 8 giocatori 2 possano essere nati nel 2001, non esclude la possibilità che tutti e 8 possano invece essere nati nel 2002; atteso che in caso contrario si creerebbe una discriminazione ed una distonia con la ratio della norma che vedrebbe avvantaggiare chi in realtà schiera giocatori di età maggiore;
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo della società POLISPORTIVA REAL TERME confermando il risultato conseguito sul campo e revocando le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo non è dovuta.
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