C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 20/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 10 2021/2022 della società POL. D. LA CONTEA (matr. 32520), 3^ giornata di andata, Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria girone 36. La società LA CONTEA propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata sul C.U. 33 del 6.10.21 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria del 29.9.21 S. Vitale 1995-La Contea.
Reclamo n. 10 2021/2022 della società POL. D. LA CONTEA (matr. 32520), 3^ giornata di andata, Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria girone 36. La società LA CONTEA propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale pubblicata sul C.U. 33 del 6.10.21 in ordine alla gara di Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria del 29.9.21 S. Vitale 1995-La Contea.
Il provvedimento impugnato riguarda l’inibizione a tutto il 6.12.21 (sanzione base fino al 7.11.21 aumentata al 6.12.21 per effetto delle aggravanti) a carico del Presidente Massimo Dalla Chiara “per le false dichiarazioni rese all’Arbitro in violazione dei doveri propri della funzione (art. 14 comma 1 lett. a) e allo scopo di consentire a Sereno Ferrari (allenatore LA CONTEA) di occultare il proprio illecito (art. 14 comma 1 lett. i)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società LA CONTEA; viste le disposizioni pubblicate sul C.U. 50/A del 4.8.21 della FIGC riguardanti l’abbreviazione dei termini procedurali per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti che prevedono il termine delle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare per la presentazione del preannuncio, nonché delle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno stesso della ricezione di copia dei documenti, per il deposito del reclamo;
rilevato che la società reclamante ha trasmesso un preannuncio di reclamo in data 7.10.21 a mezzo posta elettronica ordinaria, e ciò in violazione dell’art. 76 comma 2 CGS; rilevato altresì che la società reclamante ha trasmesso un secondo preannuncio di reclamo in data 8.10.21 stavolta nel rispetto delle prescrizioni formali circa le modalità del deposito, ma quando ormai il termine perentorio per la presentazione del preannuncio, come sopra stabilito, era spirato, posto che la decisione del GS era stata pubblicata il giorno 6.10.21; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di dichiarare inammissibile il reclamo della società LA CONTEA. La tassa reclamo viene addebitata.
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