C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 38 del 20/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 11 2021/2022 della società A.S.D. NOI LA SORGENTE (matr. 917876), 3^ giornata di andata, Under 19 provinciali di Verona girone A. La società NOI LA SORGENTE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 17 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 2.10.2021 Noi La Sorgente-Paluani Life Chievo VR.

Reclamo n. 11 2021/2022 della società A.S.D. NOI LA SORGENTE (matr. 917876), 3^ giornata di andata, Under 19 provinciali di Verona girone A. La società NOI LA SORGENTE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Verona pubblicata sul C.U. 17 del 6.10.2021 in ordine alla gara del campionato Under 19 provinciali del 2.10.2021 Noi La Sorgente-Paluani Life Chievo VR.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la non omologazione del risultato conseguito sul campo; - la sanzione della perdita della gara con il risultato Noi La Sorgente-Paluani Life Chievo VR 0-3; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; - la sanzione dell’inibizione al dirigente accompagnatore Darra Andrea sino al 20.10.21. Il Giudice Sportivo provinciale motivava così il provvedimento: “è rilevato dagli atti di gara che la società NOI LA SORGENTE ha utilizzato un numero superiore (7) di fuori quota, nati nell’anno 2002, rispetto a quello consentito dalle norme vigenti (6)”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato depositato presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale non a mezzo di posta elettronica certificata – per tale intendendosi l’indirizzo Pec della segreteria stessa – ma soltanto a mezzo posta elettronica ordinaria; rilevato che quanto sopra costituisce violazione dell’art. 76 comma 3 CGS ed assorbe ogni altra questione; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di dichiarare inammissibile il reclamo della società NOI LA SORGENTE. La tassa reclamo viene addebitata.

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