C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 27/10/2021 – Delibera – Reclamo n. 22 2021/2022 della società A.C.D. ATLETICO VIGASIO 2008 (matr. 920555), 5^ giornata di Andata, Campionato di Prima Categoria girone A. La società ATLETICO VIGASIO 2008 ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Prima Categoria del 17.10.2021 Alpo Club 98- Atletico Vigasio 2008.
Reclamo n. 22 2021/2022 della società A.C.D. ATLETICO VIGASIO 2008 (matr. 920555), 5^ giornata di Andata, Campionato di Prima Categoria girone A. La società ATLETICO VIGASIO 2008 ha presentato regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 38 del 20.10.2021 in ordine alla gara del campionato di Prima Categoria del 17.10.2021 Alpo Club 98- Atletico Vigasio 2008.
Il provvedimento impugnato riguarda: - la squalifica per 6 gare effettive dell’allenatore Ferro Stefano; - la sanzione dell’ammenda di Euro 60,00; Il Giudice Sportivo regionale motivava così il provvedimento: “nell’applicare la sanzione dell’ammonizione inflitta dall’arbitro, è emerso che Ferro Stefano non è tesserato per la società, che lo ha impiegato”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società ATLETICO VIGASIO 2008; esaminata la documentazione agli atti; esperiti gli opportuni accertamenti presso l’Ufficio tesseramenti, dai quali si evince che l’allenatore Giovannini Gianluca risulta effettivamente tesserato dal 14.10.21; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale delibera di accogliere il reclamo della società ATLETICO VIGASIO 2008 revocando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo regionale. La tassa reclamo non è dovuta.
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