C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 42 del 04/11/2021 – Delibera – Reclamo n. 20 2021/2022 della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO (matr. 914252), Campionato di Seconda Categoria girone T, 5^ giornata di Andata, 17.10.2021 Castion-Tarzo Revine Lago. La società TARZO REVINE LAGO propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Belluno pubblicata sul C.U. 20 del 20.10.2021.
Reclamo n. 20 2021/2022 della società A.S.D. TARZO REVINE LAGO (matr. 914252), Campionato di Seconda Categoria girone T, 5^ giornata di Andata, 17.10.2021 Castion-Tarzo Revine Lago.
La società TARZO REVINE LAGO propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Belluno pubblicata sul C.U. 20 del 20.10.2021.
Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per n. 3 gare inflitta all’allenatore Beconi Massimiliano, di cui: una gara per proteste, una gara per linguaggio blasfemo, una gara per pesanti ingiurie nei confronti del Direttore di gara. La Corte, alla luce delle evidenze in atti e di quanto dichiarato dal Direttore di gara - considerato che i rapporti dei direttori di gara e i relativi supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 comma 1 CGS); - rilevato che dal predetto rapporto risultano pacificamente le proteste, il linguaggio blasfemo, il ritardato allontanamento dopo il provvedimento di espulsione e gli insulti alla classe arbitrale da parte dell’allenatore; - rilevato altresì che nel predetto rapporto vi è un generico riferimento ad “insulti” che l’allenatore avrebbe proferito anche rispetto al Direttore di gara, il quale peraltro in sede di audizione non è stato in grado di precisarne il contenuto e che la decisione di primo grado ha tuttavia valorizzato ai fini della quantificazione della sanzione; - ritenuto peraltro che, indipendentemente dalla configurazione concreta degli insulti, il sopra descritto comportamento dell’allenatore, quale risultante dal rapporto, giustifichi comunque l’applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate di gara; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo confermando le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata.
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