C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 10/11/2021 – Delibera – Reclamo n. 28 2021/2022 della società A.S.D. COSMOS NOVE (matr. 917136), Coppa Italia di Calcio a 5 serie C1 girone A, 5^ giornata di Andata, gara del 22.10.2021 Antenore Sport Padova-Cosmos Nove. La società COSMOS NOVE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 30 del 27.10.2021 (Delegazione regionale Calcio a 5).
Reclamo n. 28 2021/2022 della società A.S.D. COSMOS NOVE (matr. 917136), Coppa Italia di Calcio a 5 serie C1 girone A, 5^ giornata di Andata, gara del 22.10.2021 Antenore Sport Padova-Cosmos Nove. La società COSMOS NOVE propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 30 del 27.10.2021 (Delegazione regionale Calcio a 5).
Il provvedimento impugnato riguarda: - la squalifica per n. 6 giornate al sig. Albertini Diego (allenatore); - l’ammenda di Euro 60,00; per aver schierato in campo l’allenatore pur non essendo tesserato. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visto il reclamo presentato dalla società COSMOS NOVE; viste le disposizioni pubblicate sul C.U. 50/A del 4.8.21 della FIGC riguardanti l’abbreviazione dei termini procedurali per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti che prevedono il termine delle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare per la presentazione del preannuncio, nonché delle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ovvero del giorno stesso della ricezione di copia dei documenti, per il deposito del reclamo; rilevato che lo stesso è stato presentato il giorno 29.10.2021, pertanto quando ormai il termine perentorio per la presentazione del reclamo, come sopra stabilito, era spirato, posto che la decisione del Giudice Sportivo è stata pubblicata il giorno 27.10.21; P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale delibera di dichiarare inammissibile il reclamo della società COSMOS NOVE. La tassa reclamo viene addebitata.
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