C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 38 2021/2022 della società A.S.D. PEDEZZI 1950 (matr. 936148), Campionato Under 17 provinciali di Vicenza girone C, 6^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Pedezzi 1950-Due Monti. La società PEDEZZI 1950 nella persona del suo Presidente, sig. Antonio Fabris, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 20 del 17.11.2021.

 

Reclamo n. 38 2021/2022 della società A.S.D. PEDEZZI 1950 (matr. 936148), Campionato Under 17 provinciali di Vicenza girone C, 6^ giornata di Andata, gara del 14.11.2021 Pedezzi 1950-Due Monti. La società PEDEZZI 1950 nella persona del suo Presidente, sig. Antonio Fabris, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 20 del 17.11.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda: - la squalifica del calciatore Cocozza Washington per n. 2 giornate per espulsione per somma di ammonizioni e successive dichiarazioni irriguardose; - la squalifica del calciatore Cocozza Washington per n. 1 anno, decorse le n. 2 giornate di cui sopra, dal 29.11.2021 al 29.11.2022 per condotta violenta nei confronti del Direttore di gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PEDEZZI 1950; esaminata la documentazione agli atti; sentiti il Presidente della società PEDEZZI 1950, il calciatore Cocozza ed il direttore di gara; atteso che quest’ultimo ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto e nel relativo supplemento in ordine al fatto di aver ricevuto un pugno allo sterno, escludendo in maniera perentoria che gli siano state rivolte le scuse dal calciatore Washington in maniera diretta e nemmeno anticipate a mezzo del Presidente della società Pedezzi 1950; ritenute pertanto non applicabili le attenuanti di cui all’art. 13 CGS P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara di respingere il reclamo della società PEDEZZI 1950 confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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