C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 09/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 42 2021/2022 della società A.S.D. SANVITOCATRENTA (matr. 940789), Campionato di Seconda Categoria di Vicenza girone F, 9^ giornata di Andata, gara del 21.11.2021 SanvitocatrentaGiavenale.La società SANVITOCATRENTA nella persona del suo Presidente, sig. Aldo Trabucco, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 21 del 24.11.2021.

Reclamo n. 42 2021/2022 della società A.S.D. SANVITOCATRENTA (matr. 940789), Campionato di Seconda Categoria di Vicenza girone F, 9^ giornata di Andata, gara del 21.11.2021 SanvitocatrentaGiavenale.La società SANVITOCATRENTA nella persona del suo Presidente, sig. Aldo Trabucco, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Vicenza pubblicata sul C.U. 21 del 24.11.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda: - l’ammenda di euro 120,00 comminata alla Società; - la squalifica per n. 6 gare effettive comminata al sig. Ristic Aleksandar (calciatore) per condotta ingiuriosa nei confronti dell’arbitro prima dell’espulsione (2 giornate), per l’utilizzo di espressioni blasfeme prima dell’espulsione (1 giornata), per condotta gravemente irriguardosa, dopo l’espulsione, nei confronti dell’ufficiale di gara concretizzatasi in contatto fisico (4 giornate ridotte a 3 tenuto conto dell’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 13 comma 2 CGS data la tenuità del contatto fisico con il direttore di gara); - la squalifica per n. 3 gare effettive comminata al sig. Fabris Niccolò (calciatore) per condotta ingiuriosa nei confronti dell’ufficiale di gara, concretizzatasi nell’aver tenuto un comportamento offensivo, irriguardoso e minaccioso sino all’allontanamento coatto dal campo di gioco (avvenuto solo grazie all’intervento dei propri compagni) e considerata anche la circostanza aggravante della futilità dei motivi della propria condotta. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SANVITOCATRENTA; esaminata la documentazione agli atti; sentito il direttore di gara il quale si riporta integralmente a quanto dichiarato nel referto arbitrale; attesa la fede privilegiata di quanto dichiarato dal direttore di gara ai sensi dell’art. 61 comma 1 CGS; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara respingere il reclamo della società SANVITOCATRENTA confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

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