C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 15/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 47 2021/2022 della società SSDARL UNION VIS (matr. 780023), Campionato Under 17 regionali maschili girone B, 10^ giornata di Andata, gara del 28.11.2021 Union Vis-Nuovo San Pietro. La società UNION VIS nella persona del suo rappresentante legale, sig. Vittorio Stocco, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 51 dell’1.12.2021.
Reclamo n. 47 2021/2022 della società SSDARL UNION VIS (matr. 780023), Campionato Under 17 regionali maschili girone B, 10^ giornata di Andata, gara del 28.11.2021 Union Vis-Nuovo San Pietro. La società UNION VIS nella persona del suo rappresentante legale, sig. Vittorio Stocco, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 51 dell’1.12.2021.
Il provvedimento impugnato riguarda la disposizione di ripetizione della gara per causa di forza maggiore non imputabile alla società Nuovo San Pietro, rilevato che il giorno precedente la gara tutta la squadra del Nuovo San Pietro veniva posta in quarantena essendo stato riscontrato un caso di positività Covid-19 comunicato il giorno antecedente la gara e quindi non in tempo utile per il rinvio della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società UNION VIS; esaminata la documentazione agli atti; viste le disposizioni “Emergenza Covid-19” del CR Veneto relative ai campionati 2021/2022 in data 31 agosto 2021; rilevato che non vi è in atti la prova che l’autorità sanitaria preposta abbia posto in quarantena la squadra del Nuovo San Pietro nei giorni della settimana antecedente la gara, né comunque che il numero di calciatori che si trovava asseritamente in tale situazione fosse superiore a cinque; rilevato altresì che, in ogni caso, non vi è in atti una formale e rituale richiesta di rinvio della gara da parte della società Nuovo San Pietro; ritenuto pertanto che non sussistano le ragioni di forza maggiore previste dalle anzidette disposizioni per procedere al rinvio/ripetizione della gara in oggetto;
P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in totale riforma del provvedimento del Giudice Sportivo regionale, dispone l’applicazione della sanzione della perdita della gara Union Vis-Nuovo San Pietro con il punteggio di 3-0. La tassa reclamo non è dovuta.
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