C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 22/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 48 2021/2022 della società A.S.D. CORTELLAZZO (matr. 951580), Campionato di Terza categoria di Venezia girone A, 10^ giornata di Andata, gara del 4.12.2021 Cortellazzo-Serenissima. La società CORTELLAZZO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Alessandro Doro, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Venezia pubblicata sul C.U. 38 del 7.12.2021.

Reclamo n. 48 2021/2022 della società A.S.D. CORTELLAZZO (matr. 951580), Campionato di Terza categoria di Venezia girone A, 10^ giornata di Andata, gara del 4.12.2021 Cortellazzo-Serenissima. La società CORTELLAZZO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Alessandro Doro, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione di Venezia pubblicata sul C.U. 38 del 7.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda il rigetto del reclamo inoltrato al Giudice Sportivo con cui la società contestava il doppio ruolo tenuto dal sig. Matteo Anastasi, individuato sia come giocatore (capitano) sia come dirigente accompagnatore della squadra Serenissima per la quale sottoscriveva la distinta di gara. Il Giudice Sportivo rigettava il reclamo non sussistendo, a suo parere, elementi tali da giustificare una incompatibilità tra il ruolo di giocatore e quello di dirigente accompagnatore, come da regolamento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società CORTELLAZZO; esaminata la documentazione agli atti; ritenuto che non sussiste un divieto esplicito di rivestire il ruolo di accompagnatore e di calciatore, tantopiù che, nel caso di specie, l’accompagnatore non era nemmeno tesserato come dirigente ma solo come calciatore; che, in particolare, la norma di cui all’art. 21 NOIF, alla cui applicazione estensiva viene indicata dalla società ricorrente, fa riferimento al diverso caso del dirigente tesserato per una società, che svolge altro incarico o riveste altra qualifica anche come calciatore in società diversa; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, di respingere il reclamo della società CORTELLAZZO confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.

 

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