C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 22/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 49 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226), Campionato di Prima categoria girone E, 11^ giornata di Andata, gara del 5.12.2021 Villa EstenseOspedalettoeuganeo Calcio. La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Alberto Pavanello, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 53 del 9.12.2021.
Reclamo n. 49 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226), Campionato di Prima categoria girone E, 11^ giornata di Andata, gara del 5.12.2021 Villa EstenseOspedalettoeuganeo Calcio. La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO nella persona del suo rappresentante legale, sig. Alberto Pavanello, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 53 del 9.12.2021.
Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per n. 4 gare effettive comminata al sig. Laquaglia Marco (calciatore) così motivandola: una giornata per doppia ammonizione e tre giornate per gravi e pesanti offese; al termine della gara nella zona degli spogliatoi fissava il direttore di gara con fare minaccioso. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il direttore di gara, che ha confermato integralmente i fatti ascritti al calciatore Laquaglia Marco; ritenuto pienamente provato il comportamento ingiurioso e minaccioso tenuto dal calciatore predetto; ritenuta congrua la sanzione applicata dal Giudice Sportivo, anche in considerazione del fatto che si trattava del capitano della squadra; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il ricorso della società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo di primo grado. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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