C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 22/12/2021 – Delibera – Reclamo n. 50 2021/2022 della società A.S.D. PRO VENEZIA (matr. 930112), Campionato di Prima categoria girone F, 11^ giornata di Andata, gara del 5.12.2021 Sporting Scorzè Peseggia-Pro Venezia. La società PRO VENEZIA nella persona del sig. Umberto Cecchi, tesserato per la società in qualità di allenatore iscritto all’albo, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 53 del 9.12.2021.
Reclamo n. 50 2021/2022 della società A.S.D. PRO VENEZIA (matr. 930112), Campionato di Prima categoria girone F, 11^ giornata di Andata, gara del 5.12.2021 Sporting Scorzè Peseggia-Pro Venezia. La società PRO VENEZIA nella persona del sig. Umberto Cecchi, tesserato per la società in qualità di allenatore iscritto all’albo, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 53 del 9.12.2021.
Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica per n. 4 gare effettive comminata al sig. Longo Andrea (calciatore) così motivandola: giocatore di riserva, entrava nel terreno di gioco e, in reazione ad uno schiaffo subìto, reagiva dando un pugno all’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società PRO VENEZIA; esaminata la documentazione agli atti; rilevato che il reclamo è stato trasmesso non come allegato alla Pec ma come testo della Pec medesima senza apposizione di firma ordinaria né digitale; preso atto della decisione n. 12/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI Prima sezione, che ha ritenuto necessaria l’apposizione della firma per rendere ammissibile il ricorso; considerato pertanto che il ricorso privo di tale apposizione deve considerarsi inammissibile; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara il ricorso promosso dalla società PRO VENEZIA inammissibile e comunque improcedibile per mancata sottoscrizione del reclamo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.
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