C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 58 del 22/12/2021 – Delibera – Società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 3020/526 pfi 20/21 GC/ac Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 3020/526 pfi 20/21 GC/ac nei confronti del seguente soggetto: 1. la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola 949387).

Società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO VERBALE DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE PROT. 3020/526 pfi 20/21 GC/ac Il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 3020/526 pfi 20/21 GC/ac nei confronti del seguente soggetto: 1. la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola 949387).

Il Collegio è composto dai signori: avv. Diego MANENTE Presidente avv. Stefano CAPO Componente avv. Enrico PENZO Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente tecnologico”.

Non risultano presenti: il sig. REBONATO NICOLO’ all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO e tesserato nella corrente stagione sportiva per la medesima società in qualità di dirigente-massaggiatore; il sig. DONADEL GREGORY JASON privo di tesseramento fino alla data del 30.9.20 e successivamente tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO con la qualifica di allenatore di base UEFA B – cod. 104950; nella corrente stagione sportiva risulta tesserato con la qualifica di allenatore iscritto all’albo per la società PESCANTINA SETTIMO (matricola 937781); la sig.ra ALBERTINI MONICA tesserata, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2020/2021, per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO; per la corrente stagione sportiva non risulta abbia sottoscritto alcun tesseramento. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Alessandro Avagliano Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 21 dicembre 2021, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1. la Società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola n. 949387) per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva della violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere sia dal proprio Presidente Sig. REBONATO Nicolò sia dai Sig.ri DONADEL Gregory Jason e ALBERTINI Monica, come di seguito specificato: - Sig. DONADEL Gregory Jason, privo di tesseramento fino alla data del 30/09/2020 e successivamente tesserato nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. PESCANTINA SETTIMO (matricola n. 937781) con la qualifica di allenatore di base UEFA B - cod. 104950 -, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 66, comma 2 bis delle N.O.I.F., perché, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola n. 949387) – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), pur non essendo indicato in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall’arbitro a seguito di identificazione), sedeva in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola n. 949387) privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO - matricola n. 937781 -) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco; - Sig.ra ALBERTINI Monica, tesserata, in qualità di dirigente accompagnatore, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO(matricola n. 949387), per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), omesso di indicare il nominativo del sig. DONADEL Gregory Jason in distinta (annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall’arbitro a seguito di identificazione) nella quale dichiarava la regolare posizione delle persone ivi menzionate e partecipanti alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il predetto DONADEL non ne avesse titolo in quanto privo di regolare tesseramento e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco; - Sig. REBONATO Nicolò, tesserato, in qualità di Presidente, nella stagione sportiva 2020/2021 per la società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola n. 949387), per la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e agli artt. 66, comma 2 bis e 61, comma 1 delle N.O.I.F., per avere, in occasione della gara A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO – GARDA del 26/09/2020 (valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionali – Girone A – Comitato Regionale Veneto), consentito o, comunque, non impedito al Sig. DONADEL Gregory Jason (non indicato in distinta, ma annotato, in un secondo momento, in via amanuense dall’arbitro a seguito di identificazione), di sedere in panchina per la A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO (matricola n. 949387), in quanto privo di regolare tesseramento (essendo avvenuto solo successivamente in data 30/09/2020 per altra società ovvero la A.S.D. PESCANTINA SETTIMO - matricola n. 937781 -) e, pertanto, non legittimato ad accedere al recinto di giuoco. Il Tribunale prende atto che la parte deferita non ha chiesto il rinvio dell’udienza né formulato richiesta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS.

Il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione delle seguenti sanzioni: società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO ammenda di Euro 800,00 Il Tribunale Federale Territoriale, - all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 3020/526 pfi 20/21 GC/ac; - sentito il Rappresentante della Procura; - ritenute pienamente provate alla luce delle evidenze in atti le violazioni ascritte al soggetto deferito; - ritenuta altresì la congruità della sanzione richiesta dalla Procura federale con riferimento alle predette violazioni; PQM delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: società A.S.D. ACADEMY PESCANTINASETTIMO ammenda di Euro 800,00

 

 

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