C.R. VENETO – Giudice Sportivo – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 29/09/2021 – Delibera – gara del 19/ 9/2021 FULGOR TREVIGNANO – MAROSTICENSE

gara del 19/ 9/2021 FULGOR TREVIGNANO - MAROSTICENSE

A scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 28 del 22.09.2021, rilevato dalla distinta allegata al R.A. e dal R.A. stesso che la società Fulgor Trevignano schierava in campo ed utilizzava nel corso della gara un giocatore nato in data 06.10.2009, ossia prima di aver compiuto anagraficamente il 12' anno di età, esponendo il giocatore al rischio di non trovare adeguata copertura assicurativa, nonchè contravvenendo il regolamento del Torneo che impone che le società possano utilizzare fino a 5 giocatori nati nel 2009 ma che abbiano anagraficamente compiuto i 12 anni e dietro espressa autorizzazione del S.G.S. chiesta per tramite del comitato regionale; PQM il G.S. delibera di non omologare il risultato come ottenuto sul campo e di sanzionare la soc. FULGOR TREVIGNANO con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato più sfavorevole di quello conseguito sul campo FULGOR TREVIGNANO 0 - MAROSTICENSE 3, nonchè con la penalizzazione di un punto in classifica; stante la gravità dell'addebito si procede altresì ad infliggere alla stessa società l'ammenda di euro 150,00 e l'inibizione fino a tutto il 31.10.2021 al Dir. Acc. Signor BETTIO OMAR e all'All. Signor MARCONATO DAVIDE.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it