C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 52 2021/2022 del sig. GIANFRANCO PASCALI, tesserato in qualità di allenatore iscritto all’albo per la società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 s.r.l. (matr. 780408). Campionato Under 15 maschili di Calcio a 5 girone C, 4^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Petrarca Calcio a 5-Alto Academy. Il sig. GIANFRANCO PASCALI propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 45 del 15.12.2021 del CRV/Divisione di Calcio a 5.

Reclamo n. 52 2021/2022 del sig. GIANFRANCO PASCALI, tesserato in qualità di allenatore iscritto all’albo per la società S.S.D. Petrarca Calcio a 5 s.r.l. (matr. 780408). Campionato Under 15 maschili di Calcio a 5 girone C, 4^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Petrarca Calcio a 5-Alto Academy. Il sig. GIANFRANCO PASCALI propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 45 del 15.12.2021 del CRV/Divisione di Calcio a 5.

Il provvedimento impugnato riguarda la squalifica a suo carico sino al 14.3.2022 in quanto “espulso dall’arbitro per doppia ammonizione, inveiva contro lo stesso andando faccia a faccia e continuando nelle proteste. Una volta uscito dal terreno di gioco, si posizionava sulla tribuna da dove continuava con le proteste e le offese incitando i suoi giocatori a mantenere una condotta antisportiva, tanto da creare un clima di tensione tra le due squadre. Continuava inoltre a impartire ordini alla propria squadra. Non c’è stato alcun intervento della dirigenza locale per riportare alla dovuta serenità il proprio allenatore. Sanzione aggravata in quanto nelle categorie giovanili, Under 15 in questo caso, l’allenatore ricopre anche un ruolo di educatore”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dal sig. GIANFRANCO PASCALI; esaminata la documentazione agli atti; sentito il suo difensore, avv. Cozzone; sentito il Direttore di gara, il quale ha integralmente confermato il suo supplemento di rapporto; ritenuto che il provvedimento del Giudice Sportivo regionale sia coerente tanto sul piano fattuale quanto su quello sanzionatorio alle vicende descritte nel supplemento di rapporto dal Direttore di gara, il quale ha fede privilegiata per quanto concerne i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 co. 1 CGS) e non risulta contraddetto da evidenze qualificate di segno contrario; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo del sig. GIANFRANCO PASCALI confermando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo viene addebitata sul conto della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A CINQUE S.R.L. come da autorizzazione della stessa trasmessa in data 16.12.21.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it