C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 53 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226) Campionato di Prima Categoria girone E, 12^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Ospedalettoeuganeo Calcio-Granzette. La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Pavanello e per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Scalco del foro di Verona, giusta procura inviata in data 17.12.21, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 55 del 15.12.2021.

Reclamo n. 53 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226) Campionato di Prima Categoria girone E, 12^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Ospedalettoeuganeo Calcio-Granzette. La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Pavanello e per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Scalco del foro di Verona, giusta procura inviata in data 17.12.21, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 55 del 15.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda le sanzioni irrogate alla società e conseguenti all’irregolarità del tesseramento del sig. Crusco Antonio (calciatore) emersa nel comminare il provvedimento di ammonizione, ovvero: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo (2-2); - Perdita della gara con il risultato di 0-3; - Ammenda di euro 60,00; - N. 1 punto di penalizzazione in classifica. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il legale della società, avv. Scalco; ritenuta la posizione irregolare del calciatore Crusco Antonio; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo della società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO confermando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo viene addebitata. Riservata la motivazione nei termini di cui all’art. 78 co. 4 CGS.

 

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