C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 15/01/2022 – Delibera – Reclamo n. 56 2021/2022 della società A.S.D. SAN LAZZARO SANTA CROCE (matr. 780766) Campionato di Seconda Categoria girone H, 8^ giornata di Andata, gara del 22.12.2021 San Lazzaro Santa Croce-Stella Azzurra S. Anna. La società SAN LAZZARO SANTA CROCE, nella persona del suo Presidente sig. Girolamo Remonato, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa pubblicata sul C.U. 35 del 23.12.2021.

Reclamo n. 56 2021/2022 della società A.S.D. SAN LAZZARO SANTA CROCE (matr. 780766) Campionato di Seconda Categoria girone H, 8^ giornata di Andata, gara del 22.12.2021 San Lazzaro Santa Croce-Stella Azzurra S. Anna. La società SAN LAZZARO SANTA CROCE, nella persona del suo Presidente sig. Girolamo Remonato, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa pubblicata sul C.U. 35 del 23.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda la sanzione della perdita della gara con il risultato di 1-2 come conseguito sul campo in data 8.12.21 fino al momento della sospensione della gara (1° minuto del 2T) per impraticabilità del terreno di gioco. La ripresa della gara, prevista per il 22.12.21, non ha potuto avere luogo in quanto la società ospitante non si è presentata in campo a causa della presenza di alcuni giocatori positivi al Covid-19. La reclamante, nel formulare reclamo alla Corte, chiede l’annullamento della perdita della gara e il recupero della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società SAN LAZZARO SANTA CROCE; esaminata la documentazione agli atti; visto il protocollo sanitario FIGC pubblicato in allegato al C.U. 20 dell’1.9.21; rilevato che non vi è evidenza agli atti del reclamo della prova dei presupposti giustificativi legittimanti il rinvio di una gara a causa di positività al Covid-19, né comunque di una richiesta alla Delegazione distrettuale di Bassano del Grappa di un rinvio della gara stessa formulata con le modalità e nei termini previsti dal predetto protocollo; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, delibera di respingere il reclamo della società SAN LAZZARO SANTA CROCE confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo. La tassa reclamo viene addebitata.

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