C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/01/2022 – Delibera – Motivazioni inerenti il reclamo n. 53 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226) Campionato di Prima Categoria girone E, 12^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Ospedalettoeuganeo Calcio-Granzette (dispositivo pubblicato nel C.U. 63 del 12.1.22). La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Pavanello e per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Scalco del foro di Verona, giusta procura inviata in data 17.12.21, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 55 del 15.12.2021.

 

Motivazioni inerenti il reclamo n. 53 2021/2022 della società A.S.D. OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO (matr. 938226) Campionato di Prima Categoria girone E, 12^ giornata di Andata, gara del 12.12.2021 Ospedalettoeuganeo Calcio-Granzette (dispositivo pubblicato nel C.U. 63 del 12.1.22). La società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO, nella persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Pavanello e per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Scalco del foro di Verona, giusta procura inviata in data 17.12.21, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 55 del 15.12.2021.

Il provvedimento impugnato riguarda le sanzioni irrogate alla società e conseguenti all’irregolarità del tesseramento del sig. Crusco Antonio (calciatore) emersa nel comminare il provvedimento di ammonizione, ovvero: - Non omologazione del risultato conseguito sul campo (2-2); - Perdita della gara con il risultato di 0-3; - Ammenda di euro 60,00; - N. 1 punto di penalizzazione in classifica. RITENUTO IN FATTO In data 12.12.2021 il giocatore Andrea Crusco prendeva parte alla gara Ospedaletto Calcio – Granzette il cui risultato finale era 2-2. Durante la medesima partita, il giocatore di cui sopra veniva ammonito al 19’ del secondo tempo. Successivamente nel comminare il provvedimento di ammonizione al Crusco veniva rilevato dal Giudice Sportivo l’irregolare tesseramento del giocatore e ne derivavano i provvedimenti di cui al C.U. 55. Successivamente, la Società Ospedaletto Calcio formalizzava regolarmente preannuncio di reclamo e successivo reclamo a firma dell’avv. Andrea Scalco, giusta procura depositata presso questa Corte. Nel reclamo la Ospedaletto Calcio lamentava di aver provveduto regolarmente al tesseramento del Crusco tramite il portale dedicato. In particolare affermava di aver potuto svolgere la procedura di tesseramento iniziandola in data 11.12.2021 e di aver ricevuto nella stessa data comunicazione di “esito positivo dell’operazione”. Risulta però a questa Corte che la pratica di tesseramento venisse presentata in data 11.12.2021, firmata elettronicamente ed automaticamente ricevuta a sistema, ma la stessa fosse “in attesa di convalida” come peraltro risulta dall’allegato n.1 prodotto unitamente al reclamo da parte dell’avv. Scalco. Tant’è che poi in data 12.12.2021 compariva la risposta del sistema attestante che il Crusco risultava ancora “non svincolato” e conseguentemente il 14.12.2021 il responso era di “pratica non valida” e quindi non avveniva la formale convalida della pratica attestante il nuovo tesseramento del giocatore. Tutto ciò premesso risulta quindi che la Società reclamante schierava in campo in data 12.12.2021 il Crusco nonostante la sua pratica di tesseramento fosse ancora “in attesa di convalida” e lo stesso di fatto fosse non svincolato. Circostanza della quale la Società era a conoscenza visualizzando la suindicata dicitura sul portale. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO In merito alla richiesta della Ospedaletto Calcio di considerare scusabile l’errore di aver schierato il giocatore Crusco, nella convinzione di aver correttamente espletato la procedura di tesseramento, stante la presunta accettazione e conferma della pratica sul portale, la richiesta è destituita di fondamento. L’articolo 107 comma 5 delle N.O.I.F. precisa, infatti, che le liste di svincolo (in questo caso suppletive) andavano depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i comitati dal giorno 01.12 al giorno 16.12 ed il tesseramento dei giocatori svincolati in quel periodo doveva avvenire a far data dal 17.12. Il Crusco, non svincolato, non poteva quindi essere tesserato fino al 17.12.2021. La società decideva quindi avventatamente di schierare un giocatore in data 12.12.2021 sapendo che la pratica era in stato di attesa di convalida e sapendo che se lo stesso non fosse stato svincolato avrebbe potuto essere tesserato solo a far data dal 17.12.2021. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, definitivamente pronunciando nel reclamo in oggetto, delibera di respingere il reclamo della società OSPEDALETTOEUGANEO CALCIO confermando le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo.

 

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