C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 23/02/2022 – Delibera – Reclamo n. 59 2021/2022 della società A.S.D. FREGONA CALCIO (matr. 75614). Campionato Under 19 provinciali/A, 2^ giornata di Ritorno, gara del 12.2.2022 Fregona Calcio-Susegana Calcio. La società FREGONA CALCIO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Ezio Andreatta, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Treviso pubblicata sul C.U. 48 del 9.2.2022.
Reclamo n. 59 2021/2022 della società A.S.D. FREGONA CALCIO (matr. 75614). Campionato Under 19 provinciali/A, 2^ giornata di Ritorno, gara del 12.2.2022 Fregona Calcio-Susegana Calcio. La società FREGONA CALCIO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Ezio Andreatta, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Treviso pubblicata sul C.U. 48 del 9.2.2022.
Il provvedimento impugnato riguarda la seguente sanzione: - ammenda di Euro 2.000,00 per la rinuncia al campionato Provinciale Juniores U19 (girone A) comunicata alla Delegazione provinciale di Treviso a mezzo mail in data 1.2.2022 (sanzione pari a 10 volte la misura per la prima rinuncia). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società FREGONA CALCIO; esaminata la documentazione agli atti; ritenuta la sussistenza del fatto oggettivo come accertato dal Giudice Sportivo; considerato peraltro che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19 possa fungere da circostanza idonea a mitigare la sanzione come determinata dal provvedimento impugnato; P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, a parziale riforma di quanto deliberato dal Giudice Sportivo, delibera la riduzione della sanzione in Euro 600,00. La tassa reclamo non viene addebitata.
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