C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 03/08/2020 – Delibera – Procedimento Disciplinare nr.1 a carico di: -FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 14 lettera C del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1/7/2017 secondo cui gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 17-18, privo di tesseramento nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 con il predetto allenatore, entro il termine previsto dalla normativa federale; -società ASD ROSE CITY (matricola 934734) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritte. Deferimento Procura Federale prot. Prot. 508/761 pf 19-20 GC/LDF/ac del 10.07.2020.

Procedimento Disciplinare nr.1 a carico di:

-FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 14 lettera C del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1/7/2017 secondo cui gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 17-18, privo di tesseramento nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 con il predetto allenatore, entro il termine previsto dalla normativa federale; -società ASD ROSE CITY (matricola 934734) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritte. Deferimento Procura Federale prot. Prot. 508/761 pf 19-20 GC/LDF/ac del 10.07.2020.

IL DEFERIMENTO

il Procuratore Federale F.F. ed il Procuratore Federale Aggiunto, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare iscritto nel Registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16 gennaio 2020 al n. 761 pf 19-20, avente ad oggetto: “Mancato tesseramento del tecnico De Rose Francesco a favore della Soc. Rose City per il periodo 26.2.2018 – 6.5.2018 nonché mancato deposito dell’accordo economico sottoscritto tra lo stesso tecnico e la Soc. Rose City il 27.02.18 (prot. 8117/4)”. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini già ritualmente notificata; rilevato che successivamente la notifica della C.C.I. del 27.5.2020, i soggetti avvisati nulla riscontravano, (ad eccezione del tecnico De Rose Francesco), facendo decorrere inutilmente i termini a difesa loro concessi; rilevato che, l’allenatore De Rose Francesco, successivamente la ricezione della CCI faceva pervenire apposita memoria difensiva, con allegata documentazione priva di data certa, dalla quale non si evince alcuna circostanza esimente delle violazioni contestate; rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare: -Nota segnalazione del Collegio Arbitrale del 21.12.2019, acquisita dalla PF in data 27.12.2019 giusto prot. n. 8117/4 con relativi allegati, tra cui lodo arbitrale del 30.5.2019, avente ad oggetto il mancato deposito sia dell’accordo economico, sia della richiesta di tesseramento del tecnico Rose Francesco, pubblicato con C.U. n.3/19 di pari data e avviso di ricevimento raccomandata con ricevuta di ritorno, ritirata dalla società ASD ROSE CITY il 14.6.2019; --atti procedimento dinanzi il C.A./LND; -AS400 e fogli censimento con organigramma s.s. 17-18 e 18-19 soc. ASD ROSE CITY; -C.U. n. 29 del 10.9.2019 attestante inattività soc. ASD ROSE CITY; -Scheda tecnico DE ROSE FRANCESCO; -Accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 tra l’allenatore De Rose Francesco e la società ASD Rose City; -Organigramma s.s. 17-18 soc. ASD ROSE CITY. Rilevato che, dalla documentazione acquisita come sopra indicata, emerge che il presente procedimento trae origine dalla nota del Collegio Arbitrale c/o LND del 21.12.2019, acquisita dalla Procura Federale in data 27.12.2019, giusto prot. n. 8117/4, con la quale il predetto organo trasmetteva il fascicolo relativo alla decisione inerente il procedimento n. 135/89 avente ad oggetto il mancato pagamento di somme, promosso dall’allenatore De Rose Francesco contro la società ASD Rose City, con cui veniva disposto l’invio degli atti alla PF in ordine al mancato deposito dell’accordo economico e della richiesta di tesseramento; Ritenuto che la documentazione suindicata evidenzia i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati: -per FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), la violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 14 lettera C del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1/7/2017 secondo cui gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, sig. De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 17-18, privo di tesseramento nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 con il predetto allenatore, entro il termine previsto dalla normativa federale; -per DE ROSE FRANCESCO, all’epoca dei fatti allenatore di base, codice n. 109.606, la violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione ai seguenti articoli del Regolamento del Settore Tecnico: - art. 33 comma 1 (secondo cui i tecnici iscritti negli albi tenuti dal Settore tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività); - art. 37 commi 1 e 3 (secondo cui i tecnici inquadrati nell’albo del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali ed in caso di violazioni delle norme deontologiche, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico adotta nei confronti degli iscritti i provvedimenti disciplinari); Ciò per aver svolto, in occasione della stagione sportiva 2017-2018, le mansioni di allenatore in favore della società ASD DE ROSE CITY, 1° categoria, C.R. Calabria, privo di tesseramento.

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), della Società ASD ROSE CITY, per le superiori condotte poste in essere dai soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale. Atteso che come stabilito dal C.U. n. 29 del 10/09/2019 pubblicato dalla L.N.D. – C.R. Calabria la società A.S.D. Rose City (matricola 934734) risulta inattiva ma comunque tuttora affiliata alla F.I.G.C. e pertanto sottoposta all’obbligo del rispetto dell’Ordinamento sportivo. Considerato che, in relazione alla posizione dell’allenatore De Rose Francesco, si procederà con separato atto di deferimento dinanzi la competente Commissione di Disciplina del Settore Tecnico; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; -visto l’art. 125 del vigente CGS, H A N N O D E F E R I T O innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: -FIORITA SALVATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società ASD ROSE CITY, (in virtù del rapporto di immedesimazione organica tra la stessa e la predetta società), per rispondere della violazione dell’art. 1bis comma 1 del Codice Giustizia Sportiva previgente (art. 4 comma 1 del vigente CGS), ovvero della violazione dei doveri lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico) e all’art. 14 lettera C del Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1/7/2017 secondo cui gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso la Divisione Calcio a Cinque, i Comitati o i Dipartimenti di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società interessata, entro il termine di giorni 20 dalla sottoscrizione dell’accordo economico. Ciò per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, all’allenatore di base, sig. De Rose Francesco, di svolgere le mansioni di allenatore, in favore della società ASD Rose City, partecipante al campionato di Prima Categoria C.R. Calabria, in occasione della stagione sportiva 17-18, privo di tesseramento nonché per aver omesso di depositare l’accordo economico sottoscritto in data 27.2.2018 con il predetto allenatore, entro il termine previsto dalla normativa federale; -la società ASD ROSE CITY (matricola 934734) per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del CGS previgente (oggi trasfuso nell’art. 6 commi 1 e 2 del vigente CGS), per le condotte poste in essere da soggetti con quest’ultima tesserati al momento della commissione dei fatti nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritte. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 30 luglio 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: - per la società A.S.D. ROSE CITY ammenda di € 600,00; - per FIORITA SALVATORE l’inibizione per mesi sei (6). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato. Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; Preso atto che la società A.S.D. ROSE CITY è stata dichiarata inattiva dal 10.09.2019 (CU nr.29); P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale: irroga a FIORITA Salvatore l’inibizione per MESI SEI (6); dichiara non luogo a procedere nei confronti della società A.S.D. ROSE CITY (matricola 934734) poiché inattiva dal 10.9.2019.

 

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