C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 25/08/2020 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; -la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta. Deferimento Procura Federale Prot. 1426/847 pf 19 20 GC/MDL/ps DEL 27 Luglio 2020

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 3 a carico di: -LEONARDO MOLINARI, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentante della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; -la società F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta. Deferimento Procura Federale Prot. 1426/847 pf 19 20 GC/MDL/ps DEL 27 Luglio 2020

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, - letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 847 pfi 19-20, iscritto nel registro della Procura Federale in data 4.2.2020, avente ad oggetto: “Mancato pagamento da parte della società A.S.D. F.C. Calcio Acri, delle somme dovute in favore dell’allenatore Renato Mancini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D.”; - vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 6.7.2020 già ritualmente notificata; - rilevato che successivamente la notifica della C.C.I., i soggetti avvisati nulla riscontravano, facendo decorrere inutilmente il termine a difesa loro concesso, ad eccezione di Leonardo Molinari, il quale trasmetteva memoria difensiva del 20.7.2020 dalla quale tuttavia non si evincono circostanze esimenti delle violazioni contestate; - rilevato che nell’ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, ed in particolare: - decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 18.7.2019 pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A. di pari data, avente ad oggetto l’esito del ricorso n.206/89, promosso dall’allenatore Mancini Renato contro la società FC Calcio Acri SCSD; - nota di accompagnamento del C.A. in uno all’avviso di ricevimento fronte e retro della raccomandata con ricevuta di ritorno, spedita, in uno alla decisione suindicata, dalla segreteria del C.A./LND in data 22.7.2019 e ricevuta dalla società FC Calcio Acri in data 30.7.2019, (avente ad oggetto la comunicazione della decisione del Collegio Arbitrale del 18.7.2019 pubblicata con CU n.4/19 C.A.); - nota-segnalazione del C.R. Calabria del 16.1.2020, acquisita dalla PF in data 27.1.2020, giusto protocollo n. 9430; - fogli censimento s.s. 19-20 della società F.C. Calcio Acri SCSD – codice 913818. Rilevato che, dalla documentazione acquisita come sopra indicata emerge chiaramente che: - il presente procedimento trae origine dalla nota-segnalazione del C.R. Calabria del 16.1.2020, acquisita dalla Procura Federale in data 27.1.2020, giusto prot. n. 9430, avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società A.S.D. F.C. Calcio Acri, delle somme dovute in favore dell’allenatore Renato Mancini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. pubblicata con C.U. n.4/ 19 del 18.7.2019; - la decisione del Collegio Arbitrale della L.N.D. del 18.7.2019 è stata regolarmente notificata alla società Calcio Acri a mezzo raccomandata A/R n. 617267812426 del 22.7.2019 ricevuta dalla stessa società in data 30.7.2019; - la società interessata ometteva di provvedere al pagamento delle somme accertate dal Collegio Arbitrale della L.N.D. con decisione pubblicata sul C.U. n. 4/19 del 18.7.2019; - il legale rappresentante p.t. con poteri di firma, all’epoca dei fatti, era il Commissario Leonardo Molinari, dimessosi in data 24.10.2019, come si evince dalla schermata allegata alla memoria difensiva del 20.7.2020 dallo stesso soggetto incolpato. Ritenuto che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili ai soggetti qui di seguito indicati: -per Leonardo Molinari, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società FC Calcio Acri SCSD, la violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 Collegio Arbitrale della LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Ritenuto, altresì che dalla superiore condotta omissiva addebitabile al soggetto suindicato, come sopra descritta, consegue la responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS della società FC CALCIO ACRI SCSD, codice 913818, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; - visto l’art. 125 del vigente CGS, H A D E F E R I T O innanzi al Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Calabria: -Leonardo Molinari, all’epoca dei fatti Commissario e legale rappresentate della Società FC Calcio Acri SCSD, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1 del CGS, (ovvero degli obblighi di lealtà, correttezza e probità) in relazione all’art. 94ter, comma 13 delle NOIF (secondo cui il pagamento agli allenatori delle società della LND di somme, accertate dal competente Collegio arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione) ed all’art. 31, commi 6, 7 e 10 del CGS, per non aver pagato all’allenatore Mancini Renato, le somme accertate dal Collegio Arbitrale della LND con decisione del 18.7.2019, pubblicata con C.U. n. 4/19 C.A./LND, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della stessa, avvenuta in data 30.7.2019 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

-la società F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D., codice 913818, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6 comma 1 del CGS, per la condotta omissiva posta in essere dal proprio Commissario e legale rappresentante p.t., come sopra descritta. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 20 agosto 2020 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta: - per la società F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D. penalizzazione di un punto in classifica da comminarsi all’atto dell’iscrizione al primo campionato a cui la società prenderà parte, e l’ammenda di euro 1.200,00; - per Leonardo Molinari l’inibizione per mesi sei (6). I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato. P.Q.M. il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale irroga: -alla società F.C. CALCIO ACRI - S.C.S.D. (codice 913818) - UN (1) punto di penalizzazione in classifica da comminarsi all’atto dell’iscrizione al primo campionato a cui la società prenderà parte, e l’ammenda di € 1.200,00 (milleduecento/00). -a Leonardo MOLINARI l’inibizione per MESI SEI (6).

 

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