C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 65 del 26/05/2021 – Delibera – RICORSO N. 07 DEL17/05/2021: SOCIETÀ F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 13.05.2021 – AMMENDA ALLA SOCIETÀ (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – SAN LEUCIO VOLTURNIA DEL 09.05.2021 – CAMPIONATO DIU ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DI ANDATA)

RICORSO N. 07 DEL17/05/2021: SOCIETÀ F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 – AVVERSO DECISIONE DEL G.S.T. – COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 13.05.2021 – AMMENDA ALLA SOCIETÀ (GARA CALCIO TERMOLI 1920 – SAN LEUCIO VOLTURNIA DEL 09.05.2021 – CAMPIONATO DIU ECCELLENZA – 3^ GIORNATA DI ANDATA)

Il giorno 25 maggio 2021 presso la sede del C.R. Molise si è riunita la Corte Sportiva di Appello così composta: Avv. Lucio Campa – Presidente e Relatore Avv. Michele Liguori - Componente Avv. Gabriele Siciliano - Componente con l’assistenza del Segretario Angelo Ciarlariello per discutere il reclamo proposto da F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 61 del 13.05.2021 – “Ammenda € 300,00 perché per tutta la durata della gara sugli spalti erano presenti una quarantina di persone, molte delle quali prive di mascherina. Inoltre, le stesse, al termine della gara, sono entrate nel recinto di gioco, ma venivano fatte uscire da un dirigente locale. Circa dieci persone riuscivano ad entrare nello spogliatoio locale (rapp. c.c.)”. La Corte Sportiva di Appello, letto il reclamo della società sportiva F.C.D. Calcio Termoli 1920 e visti gli atti del procedimento, osserva quanto segue: La società F.C.D. Calcio Termoli 1920 deduceva sostanzialmente che non era stato violato il Protocollo e le indicazioni generali della FIGC e della LND, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, relativo alle persone ammesse all’interno della struttura. La Corte Sportiva d’Appello ritiene il reclamo fondato, atteso che ai sensi delle disposizioni del protocollo il numero massimo delle persone che può accedere all’interno della struttura (inserite negli elenchi inviate al Comitato Regionale Molise) non può essere superiore a quaranta unità per ciascuna società. Al riguardo rileva che il Commissario di Campo in primis non ha evidenziato l’eventuale appartenenza delle persone presenti sugli spalti, in secundis la dicitura “erano presenti una quarantina di persone” non può intendersi che le persone presenti fossero in numero superiore a quello previsto stante la genericità del termine utilizzato. Relativamente alle persone che sono entrate nello spogliatoio della squadra locale, non essendo le stesse identificate, non è dato sapere se le stesse erano autorizzate o meno. Né d’altronde nulla risulta dal referto del Direttore della gara del Campionato di Eccellenza del 09/05/2021 - F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 vs A.S.D. SAN LEUCIO VOLTURNIA P.Q.M. accoglie il ricorso per le motivazioni di cui sopra e per l’effetto annulla la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva. Motivazione contestuale

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