C.R. MOLISE – Tribunale Federale Territoriale – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 23/07/2020 – Delibera – DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIANNINI VINCENZO E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB
DEFERIMENTO A CARICO DEL SIG. GIANNINI VINCENZO E DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB
Il giorno 08 Luglio 2020 presso la sede del C.R. Molise si è riunito il Tribunale Federale Territoriale così composto: Avv. LUCIO CAMPA Presidente/Relatore Avv. MICHELE LIGUORI Componente Avv. GABRIELE SICILIANO Componente con l’assistenza del Segretario Avv. FRANCESCO IAMARTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA. La Procura Federale deferiva dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale, con la nota n. 13116/1009 pfi 19-20 MDL/jg del 3 giugno 2020, il sig. Giannini Vincenzo, Presidente e legale rappresentante pro tempore della società ASD Isernia F.C. nonché la società stessa, per rispondere - il primo della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 94 ter, comma 11 delle NOIF, e 31, commi 6 e 7, del C.G.S. “per non aver corrisposto al calciatore Landi Mario, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione n. 174/CAE di protocollo, pubblicata il 27.11.2019 e contestualmente notificata via PEC, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia”. - la seconda della violazione di cui all’art. 6, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente, legale rappresentante della società ASD ISERNIA F.C. Questo Tribunale Territoriale, su richiesta specifica della Procura Federale fissava con convocazione del 9 giugno 2020 (ex art. 93 CGS), in primis l’udienza di discussione del presente procedimento disciplinare alla data del 26 giugno 2020 alle ore 16,30 presso la sede del Comitato Regionale del Molise della F.I.G.C – LND per poi rimandare la riunione al giorno 8 luglio 2020, per legittimo impedimento del Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro, stessa ora e stessa sede, previa presa visione delle rituali notifiche ai deferiti ed avviso al Procuratore Federale, notifiche per entrambe le date effettuate contestualmente il 22 giugno 2020. All’udienza dell’8 luglio 2020, i deferiti non sono comparsi, seppur ritualmente convocati come sopra evidenziato, mentre regolarmente presente è stata la Procura Federale in persona dell’Avv. Raffaele Teodoro, sostituto procuratore federale. Previa verifica della regolarità di tutti gli atti del procedimento e delle contestate violazioni da parte dei deferiti, è stata aperta rituale discussione. Il Procuratore Federale Avv. Raffaele Teodoro, nella sua requisitoria ed in virtù dell’accertata colpevolezza delle parti deferite, e non comparse in udienza, chiedeva le seguenti condanne: - per la ASD ISERNIA F.C. l’ammenda di € 600,00 e due punti di penalizzazione in classifica; - per Giannini Vincenzo l’inibizione di mesi sei. Il Tribunale Federale Territoriale, viste le richieste del citato procuratore federale, a conclusione dell’udienza, si riservava la decisione in camera di consiglio. A scioglimento della riserva, questo Collegio ha emesso la seguente sentenza. IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE, esaminati gli atti di causa e le richieste del Procuratore Federale, accertata senza dubbio alcuno la colpevolezza di entrambi i deferiti per le violazioni contestate, accoglie il deferimento e, anche in considerazione del comportamento processuale dei deferiti, dispone applicarsi: - alla Società ASD Isernia F.C. la sanzione dell’ammenda di € 600,00, nonché la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel prossimo campionato di competenza. - Al Sig,. Giannini Vincenzo nella sua qualità di Presidente della Società ASD ISERNIA F.C., la sanzione dell’inibizione per mesi sei.