C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2020/2021 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 05/11/2020 – Delibera – gara del 10/10/2020 ALTILIA SAMNIUM – RIPALIMOSANI 1963
gara del 10/10/2020 ALTILIA SAMNIUM - RIPALIMOSANI 1963
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 27 del 15 Ottobre 2020 – pag. 697; rilevato preliminarmente che: la società Altilia Samnium ha trasmesso il reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 49, comma 4 CGS; rilevato altresì che la società Ripalimosani ha trasmesso le proprie controdeduzioni nei modi e nei termini previsti dal citato art. 49, comma 5 CGS; letto il reclamo della società Altilia Samnium, rileva che la medesima società chiede l’applicazione ai danni della società Ripalimosani della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 3- 0, per aver schierato i calciatori Quaranta Stefano, Paglia Marco, Conte Antonello e Ricciardi Luca che non avevano titolo a prendervi parte, perché non tesserati. In via subordinata, la reclamante chiede il riconoscimento dell’errore tecnico dell’arbitro e la conseguente ripetizione della gara in epigrafe per aver omesso di verificare il documento di identità del calciatore n. 14 in distinta, consentendone l’accesso nel recinto di gioco in violazione di quanto disposto dagli artt. 61 e 71 NOIF; lette le controdeduzioni presentate dalla società Ripalimosani 1963, rileva che la medesima società chiede che il reclamo venga rigettato; sulla presunta irregolarità della posizione relativa al tesseramento dei quattro calciatori citati, gli stessi erano regolarmente tesserati alla data di disputa della gara in epigrafe e quindi avevano pieno titolo a prendervi parte come si evince dal tabulato allegato alle controdeduzioni; sulla presunta violazione degli artt. 61 e 71 NOIF la società Ripalimosani 1963 sostiene che l’arbitro ha regolarmente proceduto al riconoscimento del calciatore n. 14 come riportato sul rapportino di fine gara in ossequio a quanto disposto dalla Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Osserva questo GST. Sulla presunta irregolarità della partecipazione dei calciatori Quaranta Stefano, Paglia Marco, Conte Antonello e Ricciardi Luca alla gara in epigrafe, dalla documentazione in atti risulta senza ombra di dubbio che gli stessi erano tesserati per la società Ripalimosani 1963 alla data di disputa della gara in epigrafe e quindi avevano pieno titolo a prendervi parte. Sulla presunta violazione degli artt. 61 e 71 NOIF, questo GST, letto il referto arbitrale, fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, rileva che la lista dei calciatori della società Ripalimosani riporta in maniera chiara il nominativo del calciatore n. 14 e gli estremi del relativo documento di riconoscimento; inoltre, nel rapportino di fine gara, viene chiaramente indicato che i calciatori nn. 14, 16 e 17 sono stati riconosciuti nell’intervallo. Questo GST ritiene che in questo caso l’arbitro abbia agito nel pieno rispetto degli articoli 61 e 71 NOIF, ma soprattutto della Regola n. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio che al punto 2) del paragrafo CALCIATORI RITARDARI E RIENTRANTI testualmente riporta: “2) I calciatori di riserva ritardatari, purché già iscritti nell’elenco di gara prima dell’inizio della stessa, hanno diritto di prendere parte al gioco in qualsiasi momento della gara, previa loro identificazione da parte dell’arbitro.”. Per tutti questi motivi D E C I D E 1) di rigettare il reclamo così come proposto dalla società Altilia Samnium; 2) di convalidare il risultato della gara in epigrafe conclusasi sul punteggio: ALTILIA SAMNIUM – RIPALIMOSANI 1963 0-1 Ai sensi dell’art. 48 CGS e come riportato nel preannuncio di reclamo e nel reclamo medesimo, il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sarà addebitato sul conto campionato della società Altilia Samnium giacente presso il CR Molise.