C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 03/02/2022 – Delibera – Gara del 16/ 1/2022 SCALEA CALCIO 1912 – GALLICO CATONA F.C.
Gara del 16/ 1/2022 SCALEA CALCIO 1912 - GALLICO CATONA F.C.
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria n. 90 del 20 gennaio 2022; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.; rilevato che la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha preannunciato ricorso in ordine alla gara in oggetto e che lo stesso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata trasmessa copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che è stata data comunicazione agli interessati della data di trattazione e pronuncia in ordine al ricorso, ai sensi dell'art. 67 del C.G.S.; preso atto che la società U.S.D. Scalea 1912 non ha fatto pervenire, nei termini previsti, le proprie contro deduzioni; letto il ricorso con il quale la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha chiesto al Giudice Sportivo Territoriale di dichiarare l'irregolarità della gara ... Omissis ... e, per l'effetto, disporre la ripetizione della stessa in quanto, alla data dell'incontro, il numero di calciatori indisponibili per motivi legati al Covid-19 rientrava i quello previsto dalle disposizioni in vigore e legittimava il rinvio della gara; letta la documentazione allegata al ricorso, trasmessa dalla società ricorrente, dalla quale emerge: - che in data 15 gennaio 2022 il presidente della società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. ha comunicato al competente dipartimento dell'ASP di Reggio Calabria che un proprio calciatore era risultato positivo con test del 14/01/2022; - che lo stesso giocatore si era allenato presso l'impianto sportivo di Gallico e durante la permanenza nello spogliatoio si erano trovati in contatto stretto con il giocatore altri cinque calciatori; - che con la stessa nota il presidente della società, avendo in programma il giorno seguente (16/01/2022) la trasferta da Reggio Calabria a Scalea per la disputa della gara in oggetto, chiedeva all'ASP il più tempestivo intervento al fine di prevenire ed evitare ogni possibile forma di ulteriore contagio, a tutela della pubblica incolumità e contestualmente chiedeva il rinvio della gara; - che il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Calabria con propria nota prot. n. 4916/SO2022 del 15/01/2022 ha comunicato alla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. le misure da adottare per i giocatori contatti stretti del calciatore risultato positivo ed in particolare: 1) misura dell'isolamento, con tampone da effettuare al settimo giorno se asintomatico o al decimo giorno in presenza di sintomi, per il calciatore risultato positivo in data 14/01/2022; 2) misura dell'isolamento per un calciatore risultato sintomatico e avendo questi già effettuato un tampone antigenico negativo, di ripetere il tampone al quinto giorno; 3) misura di autosorveglianza, per gli altri giocatori in quanto i suddetti soggetti hanno già effettuato le 3 dosi di vaccino; - che nella suddetta nota prot. n. 4916/SO2022 l'ASP di Reggio Calabria ha tra l'altro segnalato che, ai sensi della circolare ministeriale nº 0060136 del 30/12/2021, per i Contatti stretti ad alto rischio ... Omissis ... Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5". E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
- che la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. sussistendo per i predetti tesserati l'obbligo di utilizzo di mascherina tipo FFP2 per almeno dieci giorni, imposto con apposito provvedimento, ha ritenuto che gli stessi non potessero essere considerati disponibili alla disputa dell'incontro e, pertanto, da comprendere nel novero dei tesserati indisponibili legittimando dunque la richiesta di rinvio della gara, per motivi legati al COVID-19, in quanto il numero dei tesserati indisponibili (sei) alla data della disputa della gara stessa (16.01.2022) era superiore al minimo richiesto dal protocollo sanitario in vigore (cinque); Considerato: - che è necessario determinarsi in ordine alla mancata disputa della gara, senza sindacare in merito al provvedimento dell'Azienda Sanitari di Reggio Calabria da eseguirsi pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento statale; - che dall'esame della documentazione non risultano sussistere le condizioni previste dalle indicazioni generali, in quanto il numero d calciatori risultati positivi al COVID-19 alla data dell'incontro era inferiore a quello previsto dalle normative vigenti di cui al protocollo di prevenzione adottato dalla FIGC e da quanto disposto ai punti 5) e 6) dalla circolare CR Calabria allegata al C.U. n. 23 del 13/09/2021 dove è previsto che In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. (cinque) unità ed anche nell'ipotesi in cui, invece, su n. 3 (tre) calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di n. 1 portiere o siano tutti e 3 (tre) under e cioè calciatori nati negli anni 2001,2002,2003 e successivi ovvero. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il numero degli stessi contenuto nell'elenco depositato superi il numero di 5 (cinque) la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori superiori a n. 5 (cinque), ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell'elenco comunicato al Comitato Regionale Calabria da meno di 10 giorni; - che in particolare il numero di calciatori positivi alla data dell'incontro era complessivamente di due, di cui uno sottoposto ad isolamento ed uno sottoposto a quarantena, mentre per i quattro calciatori considerati ad alto rischio nessuna positività è stata riscontrata prima del 16.01.2022, giorno previsto per lo svolgimento della gara, e per i quali il competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria con la propria nota prot. n. 4916/SO2022 del 15/01/2022 ha prescritto la misura dell'auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso e comunque con scadenza del termine di auto sorveglianza al quinto giorno dunque non escludendo la possibilità che, una volta isolate le accertate positività, gli stessi raggiungessero con il resto della squadra la sede dell'incontro in totale sicurezza del gruppo squadra, adottate tutte le cautele nel rispetto dei protocolli e secondo l'ordinaria diligenza; - che le disposizioni emanate dal Governo con le "linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere aggiornato al 10.01.2022", prevedono che - omissis '' Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche di livello amatoriale all'aperto ....'' omissis '' sono state ribadite e confermate a seguito di parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico in data 14.01.2022 con la circolare del Ministero della Salute del 18.01.2022 avente ad oggetto ''indicazioni per garantire il corretto svolgimento delle competizioni sportive''. Ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società A.S.D GALLICO CATONA F.C. è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare; Visti gli artt. 53 delle N.O.I.F. e gli articoli 10 e 13 del del C.G.S. Delibera 1) infliggere alla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 2) penalizzare la società A.S.D. GALLICO CATONA F.C. di UN (1) punto in classifica; 3) incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. GALLICO CATONA F.C.