C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 119 del 15/03/2022 – Delibera – RECLAMO n° 25 della Società A.S.D. V.E. RENDE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2022 (Squalifica allenatore Sig. MICIELI Eugenio per QUATTRO giornate, squalifica calciatore RUFFOLO Davide per SEI gare effettive).
RECLAMO n° 25 della Società A.S.D. V.E. RENDE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.110 del 1.3.2022 (Squalifica allenatore Sig. MICIELI Eugenio per QUATTRO giornate, squalifica calciatore RUFFOLO Davide per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; OSSERVA dal referto di gara risulta che: - al momento dell'espulsione il calciatore Ruffolo Davide spingeva lievemente l'arbitro ed a fine partita, entrava sul terreno di giuoco dirigendosi verso l'arbitro e veniva trattenuto da un compagno di gara, riuscendo, comunque, a spingere nuovamente il direttore di gara anche questa volta in modo lieve; - che l'allenatore della Società A.D.S. V.E. Rende Micieli Eugenio durante ed a fine gara rivolgeva al direttore di gara espressioni offensive e minacciose; RITENUTO - che il comportamento del calciatore Ruffolo Davide deve inquadrasi nell'atto di modesta protesta contro l'arbitro, sebbene reiterata, (cui va aggiunta l'entrata abusiva in campo), non potendo rinvenirsi un tentativo di aggressione per la mancanza di atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere atti di violenza nei confronti del direttore di gara; - che il comportamento dell'allenatore integra la condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro; P.Q.M. riduce la squalifica a carico del calciatore RUFFOLO Davide a QUATTRO giornate effettiva di gara; conferma la sanzione irrogata dal primo giudice a carico dell'allenatore MICIELI Eugenio; dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.
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