C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 10 del 11/09/2019 – Delibera – 1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Giancarlo Granelli nonché della Società A.S.D. Salsomaggiore Calcio

  1. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

 

A carico del Signor Giancarlo Granelli nonché della Società A.S.D. Salsomaggiore Calcio

 

Con nota 21.06.2019, n. 14866/782 pfi 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. GRANELLI GIANCARLO, Presidente della Società A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO, della violazione dell’art.1 bis comma 1 del C.G.S. ovvero dei doveri di lealtà, correttezza e probità, in relazione all’art. 38 commi 1 e 6 delle NOIF (secondo cui i tecnici iscritti negli albi del Settore Tecnico devono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività e per quanto non previsto si applicano le norme del Settore Tecnico), per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al Sig. Facchini Luca, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della Società ASD Salsomaggiore Calcio Categoria Allievi Provinciali, in occasione della stagione sportiva 2018/2018 ( e precisamente in data 30.09.2018,14.10.2018, 21.10.2018, 11.11.2018, 18.11.2018, 25.11.2018 e 29.11.2018, in occasione di gare ufficiali disputate dalla predetta società rispettivamente contro le Società Borgo San Donnino, Unione Calcio Salese S.r.l., Sala Baganza, Picardo, Traversetolo, Felino, Carignano, Sorbolo, Arsenal), nonostante il predetto tecnico fosse privo di tesseramento, eludendo in tal modo la normativa di riferimento; - la Società A.S.D. SALSOMAGGIORE CALCIO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dalla persona sopra menzionata al momento dei fatti, nonché da soggetti non tesserati che hanno svolto, in favore della suddetta Società, attività rilevante per l’ordinamento federale, come sopra descritto. Effettuate ritualmente le notifiche, nessuna delle parti deferite ha presentato memorie difensive, ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - tre mesi d’inibizione a carico del Sig. Giancarlo Granelli; - Euro 300,00 di ammenda a carico della società ASD Salsomaggiore Calcio; Il Tribunale - letto il deferimento; - ritenuta provata la responsabilità delle parti deferite per le violazioni loro rispettivamente ascritte; - preso atto delle richieste del Rappresentante della Procura Federale; - tenuto conto dell’assenza di argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - visti gli articoli 5, 6, 8, 9, 13 e 14 del C.G.S.; d e l i b e r a di infliggere al Sig. Giancarlo Granelli l’inibizione per mesi 3 e alla Società A.S.D. Salsomaggiore Calcio l’ammenda di € 300,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

 

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