C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 02/01/2020 – Delibera – CASTELLARANO – QUARANTOLESE del 15/12/2019

CASTELLARANO – QUARANTOLESE del 15/12/2019

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 24 del 18/12/2019, ha esaminato il reclamo presentato dalla Soc. Quarantolese avverso la regolarità della gara in questione. Nella specie la società reclamante lamenta l’irregolare svolgimento della partita in conseguenza del fatto che la Soc. Castellarano avrebbe fatto partecipare alla stessa il Sig. Ierardi Andrea con ancora a proprio carico un residuo sanzione (ovvero una delle due giornate di squalifica riportate nel C.U. n°22 del 04/12/2019). La Soc. Castellarano, invece, tramite i propri scritti difensivi, sostiene che il giocatore in questione avrebbe già integralmente scontato la squalifica di cui sopra in virtù del fatto che, seppur risultante da C.U. come non espulso, a tale calciatore al termine della gara del 27/11 (Castellarano vs Galeazza) è stato mostrato il cartellino rosso dall’ arbitro e, pertanto, sarebbe da subito non stato schierato in campo nella successiva gara del 01/12/2019 (Castellarano vs Luzzara), nonché in quella successiva del 08/12/2019 (Polinago vs Castellarano). Le due giornate in precedenza inflitte sarebbero, quindi, state integralmente scontate. Considerato che il comma 7 dell’art. 9 C.G.S espressamente dispone che: “al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi di giustizia sportiva, salvo che questi non ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”. Questo Giudice sportivo, conseguentemente, osserva: La norma di riferimento principale per dirimere il reclamo in oggetto deve essere individuata proprio nel comma 7 della’art.9 del C.G.S. da cui appare evidente che l’applicazione del meccanismo dell’ automatica squalifica, per almeno una successa giornata, è subordinata al fatto che il giocatore sia stato espulso nel corso di una gara ufficiale e non, quindi, dopo il termine della stessa. A tal fine nei Comunicati Ufficiali la distinzione fra calciatori “espulsi dal campo” e calciatori “non espulsi dal campo” è funzionale proprio a diversificare la diversa condizione a cui fa riferimento la norma appena citata. Il fatto che sia stato mostrato il cartellino rosso anche dopo il termine della gara deve intendersi come una semplice notifica di un’espulsione che non incide sulle modalità di esecuzione delle squalifiche così come indicate nel Codice di Giustizia Sportiva. A margine di tale analisi normativa questo Giudice Sportivo ritiene, quindi, che nel caso di specie non trovi applicazione il meccanismo dell’automatica squalifica per almeno una giornata previsto dal comma 7 dell’art.9 C.G.S trattandosi di un calciatore che è da ritenersi come espulso dopo il termine della gara ovvero come non espulso. In considerazione di quanto precede, questo Giudice Sportivo ha, quindi, valutato che le due giornate di squalifica dovessero essere scontate a partire dal giorno successivo della pubblicazione del C.U. n° 22 del 04/12/2019 così come si evince dal combinato disposto dell’art.19 (comma 1) e dell’ art.21(comma 1). Accertato che al Sig. Ierardi Andrea (maglia n°19) nel C.U. n° 22 del 04/12/2019 del C.R.E.R alla Pagina 480, è stata comminata la squalifica per due giornate come calciatore non espulso dal campo; Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Ieradi Andrea è stato inserito dalla Soc. Castellarano in distinta con il n°19 e che ha effettivamente partecipato alla gara in questione subentrando al 28’ del secondo in sostituzione di un suo compagno. Rilevato che, in conseguenza della mancata applicazione del meccanismo dell’automatismo, così come sopra descritto, il Sig. Ierardi Andrea (Soc. Castellarano) ha partecipato alla gara Castellarano vs Quarantolese pur avendo ancora a proprio carico un residuo sanzione; Verificato che i fatti, e le circostanze, così come in precedenza descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Ierardi Andrea (Soc. Castellarano); Rilevato che in base all’ art. 10 comma 6) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo P.Q.M. Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: · Di accogliere il reclamo e, quindi, infligge alla Soc. Castellarano la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: CASTELLARANO – QUARANTOLESE 0 - 3 · Di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Castellarano Sig. Montelli Enrico fino al 22/01/2020 per aver inserito in distinta il calciatore sopra citato che non ne aveva titolo (Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 4 comma 1 C.G.S.); · Di squalificare per un ulteriore giornata il calciatore Sig. Ierardi Andrea (Soc. Castellarano); · Di non addebitare la tassa reclamo alla Soc. Quarantolese.

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