C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 70 del 31/03/2022 – Delibera – a) Reclamo proposto da USD PIANEZZA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 10.3.2022 in riferimento alla gara PIANEZZA – PONT DONNAZ HONEARNAD disputata il 5/3/2022 – Torneo Under 16 Regionale – Girone B
- Reclamo proposto da USD PIANEZZA avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 63 del 10.3.2022 in riferimento alla gara PIANEZZA – PONT DONNAZ HONEARNAD disputata il 5/3/2022 – Torneo Under 16 Regionale - Girone B
L’USD PIANEZZA, in persona del Presidente pro tempore, reclama, con ricorso trasmesso via pec l’11.3.2022, avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo nei confronti del suo allenatore signor BIRTOLO Alex, di irrogazione della sanzione della squalifica fino al 3/6/2022 poiché, “allontanato dal campo per proteste, alla notifica del provvedimento si avvicinava minacciosamente al direttore di gara proferendo insulti. L’intervento di alcuni dirigenti lo convinceva a lasciare il campo, continuando negli insulti. Al termine del primo tempo si avvicinava minacciando e ingiuriando il direttore di gara, comportamento cessato solo grazie ad un nuovo intervento dei propri dirigenti. Nel secondo tempo dalla tribuna continuava ad insultare l’arbitro”. La società reclamante riconosce la gravità del comportamento dell’allenatore, sostenendo tuttavia che lo stesso sia stato subito allontanato dagli stessi dirigenti della società; richiede pertanto la riduzione della sanzione inflitta. La Corte rileva in proposito che il referto arbitrale, il quale gode di efficacia privilegiata, descrive il comportamento dell’allenatore il quale, dal 40’ del primo tempo, si rivolgeva al direttore di gara con frasi ingiuriose; alla notifica della seconda ammonizione e conseguente espulsione si avvicinava al direttore di gara con nuove ingiurie e veniva allontanato dai dirigenti della squadra stessa; “al termine del primo tempo lo stesso tesserato, mentre mi accingevo a raggiungere lo spogliatoio, si avvicinava nuovamente minacciosamente al sottoscritto, ripetendo gli insulti prima citati e nuovamente il tempestivo intervento dei dirigenti mi permetteva di raggiungere gli spogliatoi.” Alla luce di quanto sopra la Corte ritiene la sussistenza del comportamento irriguardoso ed aggressivo dell’allenatore nei confronti del direttore di gara, pur se efficacemente contenuto dai dirigenti della società stessa, in relazione al quale ritiene equa l’applicazione della squalifica fino al 30.4.2022. Per questi motivi ACCOGLIE il reclamo proposto da USD PIANEZZA, rideterminando la sanzione inflitta a carico del suo allenatore signor BIRTOLO Alex, nella squalifica fino al 30.4.2022. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo, che non risulta versata.
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