C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 01/12/2016 – Delibera – A.S.D. GERREI (Campionato di 2^ Categoria 2015/2016) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 05.05.2016 (Stag. sportiva 2016/2017). Gara Nuova Fulgor/ Gerrei del 29.04.2016:
A.S.D. GERREI (Campionato di 2^ Categoria 2015/2016) Avverso la delibera del Giudice Sportivo C.U. n° 47 del 05.05.2016 (Stag. sportiva 2016/2017). Gara Nuova Fulgor/ Gerrei del 29.04.2016:
La Società A.S.D. Gerrei Calcio, in data 11.5.16, proponeva rituale reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo, in relazione alla gara di cui in epigrafe, aveva disposto la squalifica fino al 30 giugno 2020 del calciatore Erriu Giuseppe Salvatore per comportamento violento nei confronti dell’arbitro. Secondo il referto del direttore di gara, quest’ultimo, dopo aver convalidato una rete a favore della Nuova Fulgor, sarebbe stato raggiunto dal giocatore, che lo avrebbe colpito alla schiena con una violenta manata, facendolo cadere a terra sul lato sinistro, e quindi si sarebbe avventato su di lui, mentre era disteso per terra, stringendogli il collo con entrambe le mani in modo tale da fargli mancare il respiro; egli sarebbe riuscito a sottrarsi alla violenza grazie all’intervento dei dirigenti della società Nuova Fulgor, ma sarebbe poi stato costretto a decretare la sospensione della gara non trovandosi più nelle condizioni fisiche e psichiche necessarie per continuare a dirigere la stessa. Al rapporto è allegato un certificato medico del Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino di Cagliari, dove l’arbitro si recava dopo l’accaduto, dal quale risulta, all’esame obbiettivo, “algia e limitazione funzionale spalla e gomito sn ed ecchimosi coscia sn” ; veniva formulata una diagnosi di “trauma contusivo spalla sx e gomito sx” con prognosi di giorni quindici. La reclamante chiedeva la riduzione della sanzione, affermando l’infondatezza di quanto dichiarato dall’arbitro nel suo referto; l’Erriu non avrebbe colpito volontariamente il direttore di gara, ma lo avrebbe travolto senza intenzione a seguito di una scivolata sul terreno di gioco, mentre correva verso di lui per protestare contro la convalida di una rete alla squadra avversaria; ed inoltre non si sarebbe affatto avventato sul medesimo, mentre era disteso a terra, stringendolo al collo. L’arbitro, nel corso dell’audizione nanti la Corte, confermava integralmente quanto dichiarato nel rapporto. Anche il Presidente della Società reclamante, sentito dalla Corte, ribadiva la sua versione dei fatti, insistendo per l’accoglimento del reclamo. La Corte, preso atto della macroscopica discordanza tra quanto riferito dall’arbitro e quanto invece sostenuto dalla Società reclamante, decideva di trasmettere gli atti del procedimento alla Procura Federale perché svolgesse accurati accertamenti sulla vicenda. La Procura Federale, compiute le indagini richieste, ha concluso che dall’esame comparativo delle deposizioni raccolte emerge palese la volontarietà dell’atto di violenza compiuto dall’Erriu nei confronti del direttore di gara e la sua gravità per avere cagionato a quest’ultimo uno stato psico-fisico tale da impedirgli di portare a termine l’incontro. La Corte ritiene pertanto che la squalifica fino al 30.06.2020 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Erriu Giuseppe Salvatore sia equa e proporzionata alla particolare gravità dell'atto di violenza compiuto.
Per questi motivi, la Corte DELIBERA il rigetto del reclamo, confermando quanto già specificato dal Giudice Sportivo ai fini dell’applicazione delle misure amministrative deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza. DISPONE l’incamero della tassa.
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