C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2016/2017 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 40 supplemento del 03/02/2017 – Delibera – A.S.D. G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria, gir. F) Avverso le delibere del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. Gara Ilbono / Atletico Lotzorai del 15.01.2017:
A.S.D. G.S. ILBONO (Campionato di 2^ Categoria, gir. F) Avverso le delibere del Giudice Sportivo C.U. n° 38 del 19.01.2017. Gara Ilbono / Atletico Lotzorai del 15.01.2017:
Con reclamo tempestivamente depositato la Società A.S.D. G.S. Ilbono ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Coda Marco “espulso per somma di ammonizioni, dopo la notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva frasi minacciose all’indirizzo del direttore di gara”. La società reclamante, inoltre, ricorre anche contro l’ulteriore decisione del Giudice Sportivo di infliggere la squalifica “fino al 16 Febbraio 2017” all’Allenatore Mameli Franco “per recidiva specifica”. Nei motivi del gravame la ricorrente riconosce che il calciatore Coda Marco ha ricevuto la squalifica per “doppio cartellino giallo”, in entrambi i casi per falli di gioco, senza però procurare danno ad alcun avversario, ma nega che il giocatore abbia rivolto frasi ingiuriose al direttore di gara. La società reclamante sostiene invece che il calciatore avrebbe rivolto le ingiurie contro la propria persona, e non contro il direttore di gara, come riportato nel referto, dato che in precedenza, nello spogliatoio, l’allenatore aveva redarguito i giocatori proprio a non cadere in errori che comportassero la squalifica, perché l’assenza di qualsiasi giocatore nelle gare successive avrebbe potuto pregiudicare la buona posizione in classifica della squadra, cosicché alla notifica del “doppio giallo” il giocatore avrebbe avuto un crollo emotivo. Per quanto concerne la posizione del Sig. Mameli Franco, la società reclamante riconosce che il proprio allenatore è entrato nel terreno di gioco, e che avrebbe proferito vibrate proteste all’indirizzo dell’arbitro, ma afferma che il gesto, pur deprecabile e sbagliato, sarebbe conseguenza di numerosi errori del direttore di gara, e che il Sig. Mameli non avrebbe mai proferito le ingiurie e le minacce riportate dall’arbitro, cosicché la squalifica “fino al 16 Febbraio 2017” sarebbe eccessiva. La società A.S.D. G.S. Ilbono chiede pertanto, in riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica inflitta al giocatore Coda Marco in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, e quindi per il solo “doppio giallo” per falli di gioco, e la riduzione della squalifica inflitta all’Allenatore Mameli Franco, da rapportarsi, anche in questo caso alla effettiva consistenza dei fatti, non fino al 15.02.2017 ma fino al 31.01.2017. La Corte d’Appello Territoriale, letti gli atti e le carte del procedimento, delibera quanto segue. Per quanto concerne la posizione del giocatore Coda Marco, la Corte d’Appello osserva che la circostanza che egli sia stato espulso per due falli di gioco è pacificamente ammessa dalla società ricorrente e risulta chiaramente dal referto arbitrale; l’espulsione per doppia ammonizione comporta in modo automatico la squalifica per una gara. Inoltre, lo stesso giocatore, alla notifica del provvedimento arbitrale, si è reso protagonista di un altro episodio, rivolgendo frasi minacciose al direttore di gara, che pur smentite dalla società reclamante, sono state riportate in modo preciso e circostanziato nel referto dell’Arbitro, avente efficacia di fonte di prova privilegiata. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 35, comma 1°, del Codice di Giustizia Sportiva “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Né le circostanza addotte dalla società reclamante nel ricorso offrono elementi che possano in alcun modo infirmare quanto riferito dal Direttore di Gara. Tale ulteriore condotta ingiuriosa e minacciosa del giocatore all’indirizzo dell’Arbitro ricade nella previsione dell’art. 19 comma 4° lett. a) del Codice di Giustizia sportiva, che prevede come sanzione minima la squalifica per due giornate.
Per tutte le ragioni sopra esposte, la sanzione di complessive tre giornate di squalifica inflitta al giocatore Coda Marco dal Giudice Sportivo appare del tutto adeguata ai fatti, cosicché il reclamo della Società A.S.D. G.S. Ilbono sul punto deve essere respinto. Per quanto concerne la posizione dell’Allenatore Mameli Franco, si osserva che il reclamo, sul punto, è inammissibile, perché la squalifica inflitta all’allenatore “fino al 16 Febbraio 2017” riportata nel Comunicato Ufficiale n° 38 del 19.01.2017, ricade chiaramente nella previsione dell’art. 45, comma 3, Lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, secondo cui “3. Non sono impugnabili in alcuna sede, J e sono immediatamente esecutivi i seguenti provvedimenti disciplinari: J b) inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori, fino ad un mese;”. P.Q.M. La Corte d’Appello Territoriale rigetta il ricorso, per quanto concerne il giocatore Coda Marco, e lo dichiara inammissibile per quanto concerne l’Allenatore Mameli Franco. Dispone l’addebito della tassa.
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