C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2017/2018 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 17/05/2018 – Delibera – gara del 13/ 5/2018 POL. BOYL DI PUTIFIGARI – PAGI
gara del 13/ 5/2018 POL. BOYL DI PUTIFIGARI - PAGI
Il Giudice Sportivo - letti il referto di gara e il relativo supplemento; - rilevato che al 17 minuto del 2º tempo il calciatore Arimiyao Malik (n. 9 Pagi), a seguito di provvedimento di ammonizione a suo carico, insultava il direttore di gara e per due volte appoggiava con forza la mano sul viso dell'arbitro, spingendolo e costringendolo ad arretrare e provocandogli leggero dolore; negli stessi frangenti il calciatore Drame Sadio (n. 4 Pagi) colpiva ripetutamente con vigorose manate sul petto il direttore di gara, cagionandogli forti dolori e difficoltà respiratorie, quindi tratteneva con forza il braccio del direttore di gara, provocandogli un ematoma e una abrasione; a questo punto il direttore sospendeva definitivamente la gara e cercava di raggiungere gli spogliatoi, ma veniva colpito con due violenti calci al polpaccio della gamba sinistra dal calciatore Sanneh Adama (n.1 Pagi), che causavano all'arbitro difficoltà nel camminare e lo costringevano a ricorrere all'aiuto di un calciatore della Pol. Boyl di Putifigari, che lo sosteneva sino all'ingresso negli spogliatoi. L'arbitro riusciva quindi a chiudersi a chiave dentro il proprio spogliatoio. La porta dello stesso veniva però colpita violentemente, subendo diversi danni, dai calciatori che, con fare aggressivo, tentavano di introdursi all’interno dello spogliatoio; - che i comportamenti sopra riportati, configurano una condotta violenta da parte di tesserati, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del2014; - che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; P.T.M. DELIBERA di irrogare alla società Pagi - la sanzione sportiva della perdita della gara per 3-0 in favore del Pol. Boyl di Putifigari, in quanto oggettivamente responsabile del comportamento dei propri calciatori, ai quali va ascritta la responsabilità della anticipata sospensione della gara; - l'ammenda di euro 100 per il comportamento dei propri tesserati nei pressi degli spogliatoi a fine gara, con l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla porta dello spogliatoio assegnato al direttore di gara; di infliggere: - al calciatore Sanneh Adama (Pagi) la squalifica a tutto il 31.12.2020; - al calciatore Drame Sadio (Pagi) la squalifica a tutto il 31.12.2020; - al calciatore Arimiyao Malik (Pagi) la squalifica a tutto il 31.12.2018.
Con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016.