DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1056 del 18.03.2022 – Delibera – GARA DEL 13/03/2022: ASD PM GRANZETTE – ASD BISCEGLIE FEMMINILE

 

GARA DEL 13/03/2022: ASD PM GRANZETTE – ASD BISCEGLIE FEMMINILE

Reclamo proposto dalla Società: ASD PM Granzette

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ASD PM GRANZETTE avverso l’esito della gara in oggetto osserva: con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede che in danno della convenuta ASD Bisceglie Granzette Consilina sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.10 comma 6, lett.a del CGS, per aver schierato nella gara di che trattasi un numero di calciatrici formate non conforme alle disposizioni diramate con C.U n.1 del 01/07/2021 per le gare del Campionato Nazionale Femminile di Serie A. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il ricorso presentato dalla ricorrente doveva essere giudicato inammissibile in quanto all’interno delle motivazioni era stato richiamato un articolo del Codice di Giustizia Sportiva errato (l’art.17 comma 5 lett.A), che disciplinava una fattispecie diversa rispetto a quella invocata, ed inoltre lo stesso presentava in cima una data di redazione del ricorso errata (“Rovigo, 15/02/2012”). Il ricorso è fondato e viene accolto. Dagli accertamenti esperiti presso i tabulati informatici, unitamente all’esame del referto arbitrale e della distinta delle calciatrici presentata all'arbitro dalla società convenuta ASD Bisceglie Femminile, risulta acclarato che la predetta Società abbia impiegato nella gara in questione soltanto n.6 calciatrici formate, numero inferiore a quello minimo previsto specificatamente per le gare del campionato di Serie A2 Femminile per il quale “è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 7 sette calciatrici formate”. Quanto all’errata indicazione all’interno del ricorso della norma del Codice di Giustizia da doversi applicare, tale inesattezza si appalesa irrilevante per il principio iura novit curia, per cui il Giudice è libero di individuare ed applicare le norme di diritto che meglio ritiene adattabili al fatto a lui sottoposto, prescindendo da quelle erroneamente richiamate dalle parti a fondamento delle rispettive richieste. Con riguardo, infine, all’apposizione di una data errata in cima al ricorso, si precisa che tale erroneità di per sé non determina l’invalidità del ricorso, essendo quest’ultimo un elemento utile ai soli fini della valutazione circa la tempestività del deposito, che nel caso di specie può essere superata e desunta dalla data di avvenuta consegna della p.e.c. di trasmissione del ricorso stesso. Ne consegue pertanto che la tesi di parte ricorrente risulta veritiera.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 775 del 15/02/2022 si decide: - di accogliere il ricorso comminando alla ASD BISCEGLIE FEMMINILE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. - la tassa di reclamo non è dovuta.

 

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