DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 1130 del 31.03.2022 – Delibera – GARA DEL 19/02/2022: AIACE TELAMONIO – SANTU PREDU NUORO

GARA DEL 19/02/2022: AIACE TELAMONIO – SANTU PREDU NUORO Reclamo proposto dalla Società: Santu Predu Nuoro

Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società SANTU PREDU NUORO avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco entro il tempo regolamentare d'attesa della società SANTU PREDU NUORO; -considerato che la società SANTU PREDU NUORO ha invocato la sussistenza di una causa di forza maggiore caratterizzata da un guasto meccanico al pulmino che trasportava la squadra, che le avrebbe impedito di reggiungere in tempo utile l’impianto di gioco; - rilevato, tuttavia, che tali affermazioni non risultano suffragate da documenti dotati di piena efficacia probatoria, quali ad esempio il verbale di intervento rilasciato dalla polizia stradale (o da altri pubblici ufficiali) attestante che sul pulmino in avaria era presente la compagine calcistica, e che, inoltre, gli unici documenti allegati dalla ricorrente sono rappresentati da una ricevuta di un carro attrezzi di un’autofficina privata e da un preventivo di riparazione da cui non è possibile ricavare alcuno degli ulteriori elementi necessari ai fini del riconoscimento della esimente della forza maggiore invocata. - Per tali motivi, pur prendendo atto di quanto rappresentato non si può non rilevare come la ricorrente non sia stata in grado di assolvere compiutamente al proprio onere probatorio, non avendo accompagnato la richiesta d'esimente con idonee e sufficienti prove a sostegno.

P.Q.M.

Visto quanto contemplato dall’art.55 delle N.O.I.F. e dal C.U. N° 1/2021, a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 943 del 04-03-22 decide: a) di respingere il ricorso;

b) di considerare la società SANTU PREDU NUORO rinunciataria e per l’effetto di comminare alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di Euro 1.000,00 quale prima rinuncia, nonché tenuta a corrispondere alla Società AIACE TELAMONIO la somma Euro 250,00 a titolo di indennizzo per le spese sostenute da quest’ultima per assicurare la regolarità dell'incontro. c) la tassa di reclamo è addebitata.

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