F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 121/TFN – SD del 11 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6927/338pf21-22/GC/SA/mg del 15 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Oliveira Herrera Fabio Manuel e Monteiro Apolonia Daniel – Reg. Prot. 118/TFN-SD

Decisione/0121/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Marco Sepe – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 7 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6927/338pf21-22/GC/SA/mg del 15 marzo 2022 nei confronti dei sigg.ri Oliveira Herrera Fabio Manuel e Monteiro Apolonia Daniel,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 6927/338pf21-22 GC/SA/mg del 15 marzo 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1) il sig. Oliveira Herrera Fabio Manuel, all'epoca dei fatti calciatore della Società dell’ASD Alma Salerno C5, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 39 NOIF, per avere utilizzato nella richiesta del proprio tesseramento per la s.s. 2021/2022 per l’Alma Salerno C5 un certificato di residenza solo apparentemente rilasciato dal Comune di Salerno, la cui veridicità è stata confutata dall’ufficio anagrafe del Comune di Salerno, in quanto residente presso altro comune, nonché per aver partecipato irregolarmente a n. 10 gare della dell’ASD Alma Salerno C5 disputate tra il 9.10 ed il 18.12.2021, come analiticamente indicate nell’atto di deferimento;

2) il sig. Monteiro Apolonia Daniel, all'epoca dei fatti calciatore della Società dell’ASD Alma Salerno C5, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 39 NOIF, per avere utilizzato nella richiesta del proprio tesseramento per la s.s. 2021/2022 per l’Alma Salerno C5 un certificato di residenza solo apparentemente rilasciato dal Comune di Salerno, la cui veridicità è stata confutata dall’ufficio anagrafe del Comune di Salerno, in quanto residente presso altro comune, nonché per aver partecipato irregolarmente a n. 4 gare della dell’ASD Alma Salerno C5 disputate tra il 9 ed il 30.10.2021 come analiticamente indicate nell’atto di deferimento.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento della FIGC in ordine a delle presunte irregolarità circa i certificati anagrafici di alcuni calciatori extracomunitari presentati dalla società ASD Alma Salerno C5” risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 07.12.2021 al n. 338pf21/22.

Nel corso delle indagini è stata acquisita la documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della Divisione Calcio a 5; sono state assunte informazioni presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Salerno e ne è stato sentito il responsabile; sono stati acquisiti i referti delle gare cui ha preso parte l’ASD Alma Salerno C5 nel periodo in considerazione; si è proceduto alla verifica dei codici fiscali dei deferiti mediante l’apposito servizio in essere sul disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Ritualmente notificata alle parti la Comunicazione di conclusione delle indagini dell’8.2.2022, i deferiti non hanno chiesto di essere sentiti e non hanno inviato memorie difensive.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 7.4.2022, i deferiti non si sono costituiti, né hanno fatto pervenire deduzioni difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 7.4.2022, tenuta in modalità video conferenza, ha partecipato l’avv. Leonardo Cotugno per la Procura federale.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 8 (otto) di squalifica per Oliveira Herrera Fabio Manuel e di mesi 7 (sette) di squalifica per Monteiro Apolonia Daniel. All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

1. La responsabilità dei deferiti risulta provata con certezza in ordine a tutti i fatti loro ascritti.

2. Ai fini del tesseramento, i deferiti hanno prodotto i certificati di residenza in atti, rilasciati dall’Ufficio Anagrafe di Salerno, sulla cui autenticità il responsabile dell’Ufficio, sentito il 13.12.2021, si è così espresso: “posso riferire con assoluta certezza che lo stesso è sicuramente falso in quanto […] non risulta essere residente nell’anagrafe di questo Comune, poi come da estratto giornaliero che vi ho fornito non si è mai presentato presso questo ufficio. Inoltre i caratteri utilizzati per indicare le generalità risultano diversi da quelli generati dal sistema in uso all’Ufficio, infine il protocollo dell’ANPR indicato in alto a ds risulta lo stesso di quello emesso per il certificato rilasciato al sig. Peluso Antonio Donato, preciso che il protocollo ANPR è univoco per ogni singolo certificato emesso. Altresì riferisco che avendo effettuato la ricerca su ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residenti) tramite … (è riportato il codice fiscale del soggetto: nds) lo stesso non risulta.”

Anche la verifica dei codici fiscali forniti dai signori Oliveira e Monteiro, eseguita sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ha dato esito negativo.

Quanto ad Oliveira Herrera Fabio Manuel, nato il 19.2.1998 c.f. LVRMNF98B19Z131S, è emerso che “non risulta residente nel Comune di Salerno ed il codice fiscale non risulta censito all’Agenzia delle Entrate”.

Lo stesso dicasi quanto a Monteiro Apolonia Moraes Da Costa Daniel, nato il 3.10.1994, c.f. MNTDNL94R03Z128J, anch’egli risultato non residente nel Comune di Salerno e non censito all’Agenzia delle Entrate.

In ragione del certificato di residenza non veridico, poi, ottenuto il tesseramento, Oliveira Herrera Fabio Manuel ha preso parte a dieci gare disputate dall’ASD Alma Salerno C5 tra il 9.10 ed il 18.12.202, mentre Monteiro Apolonia Moraes Da Costa Daniel ha preso parte a quattro gare disputate tra il 9 ed il 30.10.2021, così come emerso dall’esame dei referti delle gare negli anzidetti periodi.

3. I fatti ascritti costituiscono violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, CGS, anche in relazione all’art. 39 NOIF per i quali, in adesione alle richieste formulate dal rappresentante della Procura federale, tenuto conto del diverso numero di gare cui i deferiti hanno preso parte, sanzioni congrue sono quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Oliveira Herrera Fabio Manuel, mesi 8 (otto) di squalifica;

- per il sig. Monteiro Apolonia Daniel, mesi 7 (sette) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                         Carlo Sica

 

Depositato in data 11 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

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