FIGC – Presidente Federale – 2021-2022 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 212/AA del 25/03/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – BOREALE DONORIONE ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 299 pfi 21/22 adottato nei confronti della società BOREALE DONORIONE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:
BOREALE DONORIONE ASD, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse è stata posta in essere la condotta da parte del Sig. Terrones Troy Isaiah, calciatore richiedente il tesseramento per la società Boreale Donorione A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività nell'interesse di tale società e comunque attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 7.10.2021, in occasione della richiesta di tesseramento per la società Boreale Donorione ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leandro LEONARDI, in qualità Presidente, per conto della società BOREALE DONORIONE ASD;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società BOREALE DONORIONE ASD; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.