C.R. SARDEGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 06/06/2019 – Delibera – Deferimento dei Signori Alessandro Omar Durzu, Nicola Piroddi e della Società A.S.D. Monte Urpinu Arsenal di Cagliari

Deferimento dei Signori Alessandro Omar Durzu, Nicola Piroddi e della Società A.S.D. Monte Urpinu Arsenal di Cagliari

La Procura Federale della FIGC ha deferito a questo Tribunale Federale: per rispondere: 1) Il Signor Durzu Alessandro Omar, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Monte Urpinu Arsenal, per la violazione dell’articolo 11, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., per avere posto in essere una condotta comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza di colore nei confronti del giocatore Oumar Diop in occasione della gara del Campionato Regionale di 2^ Categoria della Sardegna PGS Club San Paolo / Monteurpinu Arsenal del 28 ottobre 2018; 2) Il Signor Piroddi Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Monte Urpinu Arsenal, per la violazione dell’articolo 11, commi 1 e 2 del vigente C.G.S., per avere posto in essere una condotta comportante offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza e colore nei confronti del giocatore Oumar Diop in occasione della gara del Campionato Regionale di 2^ Categoria della Sardegna PGS Club San Paolo / Monte Urpinu Arsenal del 28 ottobre 2018;

3) La Società ASD Monteurpinu Arsenal, a) ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del C.G.S., per la condotta posta in essere dai suoi tesserati Alessandro Omar Durzu e Nicola Piroddi, come sopra descritta ai punti 1 e 2,b) ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del vigente C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento posto in essere dai suoi tesserati Alessandro Omar Durzu e Nicola Piroddi, come sopra descritta ai punti 1) e 2). I deferiti si sono ritualmente costituiti con il ministero dei propri difensori, presentando memorie e deduzioni a difesa. Il Giudizio si è quindi svolto alla presenza del rappresentante della Procura Federale, del difensore del calciatore e della società e del difensore del calciatore Nicola Piroddi, che rassegnavano le seguenti conclusioni. Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto, sostenendo la loro responsabilità, di infliggere a entrambi i calciatori la sanzione della squalifica per dieci gare effettive ed alla società l’ammenda di Euro 900,00, oltre all’obbligo di disputare una partita senza spettatori. Viceversa, i difensori dei deferiti hanno concluso chiedendo il proscioglimento degli stessi in ordine ai fatti contestati. In particolare, per quanto concerne il calciatore Alessandro Omar Durzu, la difesa ha escluso ogni addebito in quanto, sia nel referto arbitrale, sia nel suo supplemento, viene descritto l’episodio di gioco da cui sarebbe scaturito il fatto ma non vi è alcun riferimento a frasi denigratorie in genere e men che mai provenienti dal deferito. Per quanto attiene il calciatore Nicola Piroddi, il suo difensore ha sostenuto la sua estraneità ai fatti attraverso una differente ricostruzione dell’episodio rispetto a quella evinta dall’esito delle indagini della Procura Federale. A parere di questa difesa il Piroddi, posto che stava eseguendo gli esercizi di riscaldamento a margine del campo prima del suo ingresso nel terreno di gioco, non avrebbe avuto l’occasione, stante la distanza, neppure di interagire con il calciatore di colore il quale, sempre a parere della difesa, nella sua dichiarazione avrebbe indicato quale mittente della frase razzista, un giocatore della panchina e non già uno che si stava riscaldando. Il Tribunale Federale, udite le parti e letti gli atti del procedimento, previo rigetto delle istanze istruttorie dei deferiti, ulteriormente osserva. Riguardo alla posizione del calciatore Alessandro Omar Durzu, questo Tribunale rileva che non sussistono elementi sufficienti per ritenere provata la sua responsabilità in ordine alla condotta discriminatoria contestata. Infatti, non è priva di rilievo la circostanza che il referto dell’arbitro e il suo supplemento, nel descrivere la sequenza dei fatti, non evoca l’episodio censurato di contenuto razzista, pur essendo sequenzialmente legato al fallo di gioco propedeutico al fatto contestato, invece puntualmente riportato dal direttore di gara, evidentemente vicino all’azione e certamente in grado di udire eventuali epiteti del tenore di tal fatta. Il nome del Durzu è emerso solo in un momento successivo, attraverso le dichiarazioni del giocatore Diop, che tuttavia non sono state riscontrate da altri elementi oggettivi e neppure dalle altre dichiarazioni rese dai suoi compagni di squadra. Riguardo invece alla posizione del giocatore Nicola Piroddi, il Tribunale concorda con la Procura Federale in merito all’affermazione della sua responsabilità, la cui prova emerge inequivocabilmente, dalla documentazione prodotta dall’organo requirente, che ha coerentemente ricostruito la vicenda, non lascia spazio all’ipotesi alternativa proposta, seppur in maniera circostanziata, dalla difesa del calciatore. Invero, il fatto è stato riportato nel supplemento al referto obiettivamente reso responsabile della violazione dell’articolo 11 del C.G.S., ponendo in essere la condotta discriminatoria nei confronti di Oumar Diop, così come contestata dalla Procura Federale in ordine alla quale, il Tribunale concorda pure per la misura della sanzione proposta, ritenuta adeguata alla effettiva gravità del fatto e al disvalore della condotta. Per quanto attiene la posizione della Società, questo Tribunale rileva che, ferma restando la sua responsabilità oggettiva, considera tuttavia eccessiva la sanzione proposta che, si ritiene di ridurre a Euro 300,00. Alla luce di quanto esposto, il Tribunale Federale Territoriale, DELIBERA 1) per quanto concerne il calciatore Alessandro Omar Durzu, di proscioglierlo dall’addebito; 2) in accoglimento delle richieste della Procura Federale, di dichiarare altresì il Signor Nicola Piroddi responsabile di quanto ascrittogli e di infliggere al medesimo la sanzione della squalifica per dieci giornate;

3) di infliggere alla Società l’ammenda di Euro 300,00, oltre all’obbligo di disputare una gara senza spettatori.

 

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