C.R. SARDEGNA – Giudice Sportivo – 2019/2020 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 28 del 23/01/2020 – Delibera – gara del 19/ 1/2020 BULTEI – ABBASANTA

gara del 19/ 1/2020 BULTEI - ABBASANTA

Il giudice Sportivo, letto il rapporto arbitrale ed il supplemento allegato, osserva: -che al 43'2t. Bullitta Raimondo (nº1 Bultei) minacciava un calciatore della squadra avversaria e successivamente si portava a distanza ravvicinata dal direttore di gara rivolgendogli una frase minacciosa, venendo bloccato dai compagni di squadra ed espulso; -che il direttore di gara, ritenendo non ci fossero i presupposti per la prosecuzione della gara, ne decretava la sospensione; -che, per quanto il comportamento del predetto calciatore sia stato irriguardoso nei confronti del direttore di gara non emergono atteggiamenti violenti da parte del suddetto giocatore; -che durante lo svolgimento della gara non si sono verificati particolari fatti che per gravità potessero essere pregiudizievoli all'incolumità del direttore di gara; -che, per quanto sopra, non si ritiene che trovi applicazione l'art.64 delle N.O.I.F., -visto l'art. 10 comma 5/c del Codice di Giustizia Sportiva, DELIBERA -la ripetizione integrale della gara Bultei - Abbasanta demandando al C.R. Sardegna di fissarne la data.

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