F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 124/TFN – SD del 15 Aprile 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6760/258 pf 21-22/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti del sig. Maiorino Paolo e della società ASD Nocerina Calcio 1910 – Reg. Prot. 116/TFN-SD

Decisione/0124/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0116/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valeria Ciervo – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Maurizio Lascioli – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, decidendo nell’udienza fissata il giorno 5 aprile 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6760/258 pf 21-22/SA/mg del 9 marzo 2022 nei confronti del sig. Maiorino Paolo e della società ASD Nocerina Calcio 1910,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Vengono deferiti innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nocerina Calcio 1910: violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto, in occasione del ricorso presentato alla Commissione Accordi Economici della LND dal calciatore Emanuele D’Anna in data 08.04.2021, al fine di ottenere l’integrale pagamento di quanto allo stesso dovuto da parte della società ASD Nocerina Calcio 1910, una falsa quietanza di pagamento che riportava una data antecedente all’effettivo parziale pagamento effettuato in favore del predetto calciatore sig. D’Anna da parte della suddetta società, falsa data apposta dallo stesso Presidente, sig. Maiorino;

- la società ASD Nocerina Calcio 1910, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal sig. Paolo Maiorino, così come oggetto della contestazione sopra riportata.

La fase istruttoria

Il giudizio trae origine dal procedimento disciplinare n. 258 pf 21-22, iscritto nel registro dei procedimenti in data 10.11.21 ed avente ad oggetto “Condotta della società ASD Nocerina 1910 per aver prodotto una quietanza di pagamento falsa in occasione del ricorso presentato dal tesserato Emanuele D’Anna dinanzi la Commissione Accordi Economici”.

In sintesi i fatti.

Con ricorso 8.4.2021 il tesserato Emanuele D’Anna adiva la Commissione Accordi Economici per sentir condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento di quanto ancora dovutogli in relazione all’accordo economico sottoscritto per l’intera stagione sportiva 2019/2020 con importo complessivo di 10.000,00.

Il tesserato domandava, in via principale, la corresponsione dell’integrale somma residua di 6.000,00, avendone già percepito in data 4.3.2020 ed in data 5.6.20 la somma totale di 4.000,00 ed, in via subordinata, la minore somma di 3.400,00, risultante dall’applicazione del protocollo d’intesa LND/AIC (che prevedeva corresponsione in favore del calciatore di un importo pari all’80% di quanto pattuito nell’accordo economico per la stagione sportiva 2019/2020) e decurtata altresì della indennità governativa del marzo 2020 di cui al decreto “Cura Italia”.

Si costituiva dinanzi alla C.A.E. la società chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che era stato già effettuato il pagamento di quanto spettante al calciatore e produceva a sostegno della propria difesa una quietanza liberatoria datata 29.2.2020 per 2.000,00. Il calciatore contestava le deduzioni avversarie specificatamente in relazione alla quietanza liberatoria del 29.2.2020 in quanto sosteneva di avere sottoscritto la medesima quietanza liberatoria in data 5.6.2020, contestualmente al ricevimento del bonifico di 2.000,00.

In ragione delle diverse date apposte sulla quietanza, la C.A.E. trasmetteva il fascicolo alla Procura Federale per i necessari accertamenti, che all’esito delle indagini effettuate, notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando: - al sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Nocerina Calcio 1910 la violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver prodotto, in occasione del ricorso presentato alla Commissione Accordi Economici della LND dal calciatore Emanuele D’Anna in data 08.04.2021, al fine di ottenere l’integrale pagamento di quanto allo stesso dovuto da parte della società ASD Nocerina Calcio 1910, una falsa quietanza di pagamento che riportava una data antecedente all’effettivo parziale pagamento effettuato in favore del predetto calciatore sig. D’Anna da parte della suddetta società, falsa data apposta dallo stesso Presidente, sig. Maiorino;

- alla società ASD Nocerina Calcio 1910, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti tenuti dal sig. Paolo Maiorino, così come oggetto della contestazione sopra riportata. Il deferimento veniva notificato in data 9.03.2022.

Il dibattimento

Il giudizio è stato chiamato per l’udienza del 5.4.2022.

Ha preso la parola l’avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Maiorino Paolo, mesi 18 (diciotto) di inibizione;

- per la società ASD Nocerina Calcio 1910, punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed ammenda di euro 900,00 (novecento/00). Nessuno si è presentato per le parti deferite.

La decisione

1. Ritiene il Collegio che vada affermata la responsabilità dei deferiti per le contestazioni disciplinari oggetto di deferimento. Invero, come descritto in fatto, il contrasto tra le due identiche quietanze liberatorie, una prodotta dal calciatore e l’altra dalla società, ma con date diverse ed entrambe poste a fondamento delle diverse posizioni, aveva indotto la C.A.E. a trasmettere gli atti alla Procura Federale per i necessari accertamenti, al fine di indagare in quale data era stata effettivamente sottoscritta la quietanza in questione.

La Procura ha concluso le indagini ritenendo che la quietanza del 29.2.2020 non appariva genuina nella data apposta e che la società non aveva prodotto elementi sufficienti a sostegno delle proprie difese e che, pertanto, il tesserato Emanuele D’Anna, contrariamente a quanto affermato dalla società, non avrebbe firmato la quietanza liberatoria in data 29.2.2020, bensì in data 5.6.2020.

Dalle verifiche effettuate dalla Procura è emerso in particolare che la grafia della due date, 29.2.2020 e 5.6.2020, era diversa; inoltre, la data del 29.2.2020 era stata scritta utilizzando il simbolo “slash” (\) orientato a sinistra (29\2\2020), mentre la data del 05.06.2020 il simbolo “slash” (/) era orientato a destra (05/06/2020), analogamente a quello utilizzato dal calciatore per scrivere la data di nascita (23/05/1982). Durante l’audizione, il calciatore chiariva altresì che “il Presidente Maiorino, fino alla data del 4.3.2020, non gli aveva pagato alcuna somma sui 10000,00 euro pattuiti in sede di sottoscrizione dell’accordo economico in data 25.10.2019”, ricevendo il primo pagamento di 2.000,00 solo in 4.3.2020.

La differenza della data tra le due quietanze liberatorie, quella del 29.02.2020 e quella del 5.06.2020, secondo quanto asserito dal calciatore, sarebbe stata determinata dal fatto che nella copia della quietanza del 5.6.2020, rilasciata al sig. Maiorino all’epoca dei fatti presidente della società, la data era stata lasciata “in bianco” con l’impegno di apporla direttamente lui, fatto però avvenuto con apposizione di una data diversa, ovvero quella del 29.02.2020.

Inoltre, nei messaggi whatsapp datati 25/04/2020, prodotti in atti, il sig. Maiorino in riscontro alla richiesta del tesserato D’Anna sullo stato pagamenti rispondeva “appena completo gennaio ti pago febbraio”; il che dimostra come ad aprile 2020 non fosse stata ancora corrisposta la mensilità di febbraio e che, di conseguenza, sulla quietanza 29.2.2020 la data non era veritiera. Inoltre, non vi è prova di alcun pagamento effettuato dalla società prima della data del 29.02.2020 o contestuale alla sottoscrizione della quietanza stessa, né di aver provveduto al pagamento nei confronti del calciatore di ulteriori somme rispetto a quelle dichiarate dal medesimo pari ad 4.000,00.

Tutto ciò è, inoltre, a fondamento della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, n 0067 del 6 dicembre 2021, confermativa della decisione della Commissione Accordi Economici-LND pubblicata su Com.Uff. n.135/1 del 2 novembre 2021, che aveva accolto la domanda, in via subordinata, del calciatore D’Anna e condannato la società al pagamento in favore dello stesso della somma di 3.400,00.

2. Alla luce di quanto sopra sussiste la responsabilità dei deferiti per la violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva.

In altro caso, la giustizia sportiva così si è espressa “L’alterazione di una quietanza di pagamento prodotta innanzi al Collegio Arbitrale, essendo finalizzata a condizionare illegittimamente il convincimento del Collegio Arbitrale oltre che a sottrarsi indebitamente all’adempimento di un’obbligazione da contratto, integra la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4 comma 1 del CGS” (Tribunale Federale, Sezione Disciplinare, n. 0074/TFN-SD/2021-2022).

Inoltre, “L’art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, lungi dal costituire una “norma in bianco”, risponde all’esigenza, particolarmente avvertita nell’ordinamento sportivo - in cui assumono peculiare rilievo i profili valoriali della lealtà, della correttezza e della probità da osservare nelle condotte degli associati - che all’enunciazione di principi corrisponda un certo grado di flessibilità della previsione normativa, tale da consentire al giudice di spaziare ampiamente secondo le esigenze del caso concreto e da rendere possibili decisioni che, secondo l’evidenza del caso singolo, completino e integrino la fattispecie sanzionatoria anche attraverso valutazioni e concezioni di comune esperienza (Corte Federale d’Appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022).

Per quanto riguarda la società ASD Nocerina Calcio 1910, essa risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai comportamenti posti in essere dal proprio Presidente. Ritiene, dunque, il Collegio che debba essere applicata per il sig. Paolo Maiorino, all’epoca dei fatti presidente della società, la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione e per la società ASD Nocerina Calcio 1910, 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Maiorino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Nocerina Calcio 1910, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 5 aprile 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valeria Ciervo                                                                   Carlo Sica

 

Depositato in data 15 aprile 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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